Assegno unico universale 2022

Nel 2022 fa il suo debutto la misura dell’Assegno Unico Universale.

Trattasi di un sostegno economico alle famiglie, attribuito per ogni figlio a carico, fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare, sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli, nonché di eventuali situazioni di disabilità degli stessi.

Tale Assegno è definito “Unico”, poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, “Universale” in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40.000,00, con conseguente modulazione.

L’Assegno Unico Universale spetta a tutti i nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:

  • per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;

  • per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:

  1. frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;

  2. svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000,00 euro annui;

  3. sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;

  4. svolga il servizio civile universale;

  • per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

L’Assegno Unico per i maggiorenni è riconosciuto dall’Inps, dunque, solo in caso di impegno, da parte dei giovani dai 18 ai 21 anni, in percorsi di studio o formazione. Spetta anche in caso di titolari di un contratto di apprendistato o di tirocinio. Nessun limite di età, invece, il legislatore ha previsto per i figli disabili a carico.

In base alle istruzioni operative, la possibilità di presentare istanza all’INPS è prevista dal 1° gennaio con previsione di pagamento a partire da marzo 2022 e fino a giugno 2022. Al fine di richiedere il nuovo Assegno Unico Universale per i figli a carico, gli interessati devono presentare all’INPS competente la relativa domanda in modalità telematica, accedendo alla pagina MyINPS dal sito web www.inps.it al servizio “Assegno Unico e Universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS); chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile con la tariffa applicata dal proprio gestore telefonico); o in alternativa tramite gli istituti di patronato, attraverso i servizi telematici da loro offerti.

L’apposita procedura è stata rilasciata il 1° gennaio 2022 e per il calcolo degli importi spettanti l’INPS ha messo a disposizione uno strumento di simulazione accessibile dal sito istituzionale.

Nel modulo di domanda per l’Assegno Unico Universale bisognerà dichiarare di essere in possesso dei requisiti necessari, tra cui quelli di cittadinanza (italiana o UE), residenza (anche fiscale) e soggiorno. La domanda richiede altresì l’autocertificazione dei seguenti dati: composizione del nucleo familiare e numero di figli; luogo di residenza dei membri del nucleo familiare; IBAN di uno o di entrambi i genitori.

Il genitore richiedente, alla domanda potrà allegare l’ISEE in corso di validità del nucleo familiare, però solo per ricevere l’assegno in misura piena in relazione alla situazione economica della famiglia. Trattandosi infatti di una misura “universale”, l’assegno unico può essere richiesto anche in assenza di ISEE, oppure con ISEE superiore alla soglia di 40.000,00 euro, ma in questi casi saranno corrisposti gli importi minimi (50 euro per ciascun figlio).

Se con un ISEE valido si ottiene l’assegno realmente spettante, resta salva la possibilità di presentare la DSU per l’ISEE in data successiva alla domanda di assegno, nel qual caso l’importo spettante verrà ricalcolato a decorrere dalla data di acquisizione dell’ISEE.

L’assegno viene erogato dall’INPS attraverso le seguenti modalità: accredito su uno strumento di riscossione dotato di IBAN aperto presso prestatori di servizi operanti in uno dei Paesi dell’aerea SEPA, quali conto corrente bancario; conto corrente postale; carta di credito o di debito dotata di codice IBAN; libretto di risparmio dotato di codice IBAN; consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano; accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4/2019, per i nuclei beneficiari di Reddito di cittadinanza.

Per le domande presentate a gennaio e febbraio 2022, il pagamento dell’assegno decorre dalla mensilità di marzo con accrediti dal 15 al 21 marzo 2022. Ma vi è possibilità di presentare domanda fino al 30 giugno 2022, nel qual caso l’assegno Unico Universale spetterà con tutti gli arretrati, a partire dal mese di marzo 2022. In sostanza si avrà diritto, sempre nel rispetto dei requisiti richiesti, a tutti gli importi non ricevuti nei mesi precedenti, con decorrenza retroattiva. Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’assegno decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione senza arretrati e sarà determinato sulla base dell’ISEE al momento della domanda.

La domanda può essere inoltrata congiuntamente da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale ogni anno e una volta sola. La prestazione ha durata annuale e deve contenere l’indicazione di tutti i figli a carico al di sotto dei 21 anni per cui si richiede l’assegno, con possibilità di integrazione in caso di ulteriori figli nati nel corso dell’anno di riferimento.

L’Assegno Unico Universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità del bonifico domiciliato.

In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte, anche con riferimento all’altro genitore (es. IBAN dell’altro genitore, per quanto a propria conoscenza). Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la modalità di pagamento dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale, quest’ultimo potrà provvedere autonomamente a inserirlo, accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore decorre da quando tale scelta di accredito al 50% è stata comunicata all’INPS.

In caso di affidamento esclusivo, il richiedente potrà chiedere la corresponsione del 100% dell’importo spettante. Mentre nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l’Assegno è riconosciuto nell’interesse esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.

La novità rispetto al vecchio ANF è che oltre alla spettanza ad entrambi gli esercenti la potestà genitoriale in maniera ripartita al 50%, tale nuovo Assegno può essere richiesto, ovviamente in presenza dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all’articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021, a prescindere dall’appartenenza del soggetto a una specifica categoria di lavoro, dunque spetta anche ai lavoratori autonomi ed ai professionisti.

Nell’ipotesi di nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori.

L’assegno è corrisposto dall’Inps in misura intera al genitore richiedente, se questi seleziona tale opzione nella domanda, ovvero in misura ripartita se questi seleziona la ripartizione al 50% tra genitori, inserendo nel modello di domanda, oltre ai suoi dati di pagamento, anche quelli dell’altro genitore. I dati di pagamento del secondo genitore, come innanzi accennato, potranno essere forniti anche in un momento successivo e, in questo caso, il pagamento al 50% al secondo genitore ha effetto dal mese successivo a quello in cui la scelta è stata comunicata all’INPS.

Attenzione : per legge l’Assegno Unico e Universale spetta ad entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla collocazione prevalente o convivenza col minore e a prescindere dal versamento dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice.

Il richiedente, se al momento della domanda opta per il 100%, deve dichiarare che le modalità di ripartizione sono state definite in accordo con l’altro genitore. Il problema si pone se sul piano fattuale un accordo in realtà non c’è, ma viene falsamente dichiarato.

Questa procedura, di fatto, potrebbe generare conflitto tra i due genitori aventi diritto in caso di disaccordo sulle modalità di fruizione dei benefici legati ai figli. Per questo motivo è sempre bene includere ed esplicitare nell’accordo legale di separazione, di divorzio o in altro accordo in forma scritta, tali aspetti.

Recentemente si sta verificando che le madri collocatarie, ritenendo di essere titolari esclusive della nuova misura al pari del vecchio assegno ANF se lo accapparrino, flaggando nella domanda la voce che autocertifica l’esistenza dell’accordo tra i genitori alla corresponsione esclusiva al 100% al genitore presso cui il figlio minore è collocato. Ciò sta scatenando denunce a pioggia per falso ideologico commesso dal genitore convivente col minore per la falsa dichiarazione contenuta nella domanda e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche ex art. 640 bis del Codice Penale. Altri reati possono verificarsi, in sede di compilazione della domanda, nel caso di non corretta individuazione dei componenti del nucleo familiare e/o falsa indicazione dei redditi da computare, in quanto la normativa che regola la dichiarazione sostitutiva unica, ai fini della piattaforma reddituale da fornire per la base del calcolo degli importi, prevede l’attrazione nel nucleo familiare del genitore non più convivente con i figli e alcune eccezioni alla regola generale che andrebbero ben comprese e applicate.

E’ opportuno, pertanto, prestare la massima attenzione e fare i conti con l’applicazione pratica e con tutte le criticità legate, affidandosi per la compilazione a professionisti competenti ed evitando avidità spicciole, ed escamotage approssimativi, forieri di conseguenze legali di colore penale non neutro.

E soprattutto in caso di domanda presentata con errori, valutare la possibilità di cancellarla o modificarla tempestivamente, al fine di non incorrere in ipotesi di reato e scomodi trascinamenti nelle deputate sedi giudiziarie. Se ci si accorge, infatti, di aver commesso un errore nella compilazione della domanda, è possibile cliccare su «Rinuncia», facendo attenzione a scegliere come motivazione «errore di compilazione» e non «rinuncia alla prestazione». In questo modo è possibile poi inserire una nuova domanda corretta, scongiurando ogni ed eventuale rischio.

Avvocato patrocinante in Cassazione Antonella Virgilio (avv.avirgilio@gmail.com)

 

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