Le memorie difensive del contribuente

Antonella

La “sorte” dell’accertamento emesso a seguito delle deduzioni del contribuente senza che il Fisco le abbia considerate.

L’ufficio delle Entrate non può ignorare le memorie difensive del contribuente!

“È illegittimo l’accertamento fiscale emesso dall’Agenzia delle Entrate senza considerare le osservazioni del contribuente.”

A tali conclusioni è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Milano, la quale, con sentenza n. 275/12, ha annullato un accertamento fiscale, emesso a seguito di processo verbale di constatazione, ossia l’atto attraverso il quale i verificatori verbalizzano eventuali violazioni del contribuente, cd. “PVC”, poiché l’Ufficio non aveva assolutamente considerato i rilievi del contribuente, volti a contestare le operazioni di verifica.

Per i giudici di Milano, dunque questo modus operandi viola austeramente il principio di cooperazione tra fisco e contribuente, come previsto dall’art. 12 della legge n.212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), che stabilisce espressamente l’obbligo degli uffici impositori di valutare le osservazioni e le richieste che il contribuente ha facoltà di comunicare entro 60 giorni dal rilascio del verbale di chiusura delle operazioni di controllo.

Occorre, dunque, necessariamente, che le deduzioni del contribuente siano considerate dagli Uffici.

Se così non fosse, l’art. 12 dello Statuto del contribuente si sostanzierebbe in una norma priva di effettività.

Nel caso di specie, nonostante la presentazione di una articolata e documentata memoria ex art. 12, comma 7, dello statuto del Diritti del Contribuente – Legge n. 212/2000 – l’Agenzia l’ha rigorosamente ignorata violando la giurisprudenza di legittimità, che riconosce valenza di principi costituzionali alla legge medesima: infatti, nell’avviso di accertamento l’Ufficio non ha fatto altro che riproporre i dubitativi rilievi mossi dalla Guardia di finanza nel P.v.c.”.

Da tale comportamento, secondo i giudici della CTR, scaturirebbe una insidiosa menomazione del “diritto di difesa del contribuente” in via pregiudiziale: circostanza in verità non di poco conto, se si considera che, da recente giurisprudenza di legittimità consolidata, il contraddittorio ha assunto fondamentale rilevanza nella rivalutata evoluzione dei diritti del cittadino.

Altresì non infondata, risulta l’eccezione dell’appellante circa l’omissione di valide motivazioni da parte della Agenzia in violazione dell’art. 42, DPR n. 600/1973.

Dalla necessità di vagliare le deduzioni difensive del contribuente discende, quale corollario indefettibile, che, ove compaia, la motivazione non sia generica o apparente.

Per cui ove si ritenga che il Fisco, a pena di nullità dell’accertamento, debba tenere nella dovuta considerazione le memorie del contribuente, è chiaro che la menzionata considerazione non può tradursi nella tautologica affermazione: “viste le memorie del contribuente”, oppure “le memorie non possono essere condivise”, clausole di stile in realtà sguarnite di effettive e specifiche controdeduzioni, da esplicarsi previa attenta e diligente disamina delle deduzioni difensive del contribuente.

Così la Commissione, pur non entrando nel merito dei contenuti dell’atto medesimo ed evitando di operare valutazioni in proprio dei contenuti, sostituendosi alla Agenzia delle Entrate, riscontra che l’Agenzia preliminarmente e alla emissione dell’Avviso, e alla sua notificazione, non abbia ottemperato ai sensi dei citati artt. 7, legge 212/2000 e art. 42, DPR 600/73: per tanto concretizzatosi un fondamentale vizio procedimentale da parte dell’Agenzia, la Commissione accoglie l’eccezione preliminare dell’appellante, in ordine alla inammissibilità ed illegittimità dell’Avviso di accertamento.

Stante la valenza processuale delle incombenze imposte dalla legge in capo agli Uffici finanziari, considerata la ‘recente’ riaffermazione giurisprudenziale di tali principi in difesa dei contribuenti, specie riguardo alla necessaria instaurazione di un ‘contraddittorio’ preventivo, la Commissione, dichiara, afferentemente alla Sentenza impugnata, censura di viziata applicazione di norme di diritto e di motivazioni.

Alta attenzione, dunque, al tema della difesa e della fondatezza alle eccezioni giuridiche in diritto procedurale!

Alla luce di quanto esposto, è importante che ogni contribuente sia consapevole che ha il sacrosanto ed inviolabile diritto di esaminare quanto contestatogli dagli accertatori durante le operazioni di verifica entro i termini stabiliti dalla legge (60 giorni) e l’Ufficio ha il dovere di concedere tale termine e soprattutto di rispondere, in sede di emissione dell’atto, alle eccezioni del contribuente pena la nullità dell’accertamento fiscale. Ovviamente nel corpo della risposta, la motivazione del provvedimento dovrà consistere nell’esposizione delle ragioni logico-giuridiche della decisione, nel rispetto dei canoni di sufficienza e ragionevolezza.

di Antonella Virgilio

Print Friendly, PDF & Email