REMIGRAZIONE

SEZIONE A.N.P.I. “GIACOMO MATTEOTTI”

RIANO FLAMINIO

23 LUGLIO 2026

“REMIGRAZIONE”.

Fulvio Maria Longavita

Sommario: 1) Premessa; 2) Il decreto Piantedosi; 2.1) Profili di criticità; 3) L’Accordo Italo-Albanese; 3.1) L’intervento della Corte Cost. sent. n.40/2026; 3.2) L’intervento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea; 4) Il nuovo diritto europeo sull’immigrazione; 4.1) Segue: Il Nuovo Patto U.E. sulla migrazione e l’asilo; 4.1.1) Segue: la Procedura accelerata di Frontiere e la “Finzione di non ingresso”; 4.1.2) Segue: Elenco Unico Europeo dei Paesi Sicuri ed estensione del concetto di “Paese terzo Sicuro”; 4.1.3) Segue: La solidarietà obbligatoria tra i paesi u.e.; 4.2.) Segue: Il nuovo Regolamento Rimpatri del 17 giugno 2026; 4.3) La nuova normativa comunitaria si presta a svariate critiche; 4.4) Considerazioni Conclusive sul nuovo diritto europeo; 5) La proposta legislativa di iniziativa popolare “Remigrazione e Riconquista”; 5.1) Considerazioni conclusive sulla proposta legislativa Remigrazione e Riconquista.

La Remigrazione, nel senso letterale del termine, indica il fenomeno sociale del rientro dei migranti nei loro paesi di origine su base volontaria (v. art. 1, c.2, della proposta di legge Remigrazione e Riconquista).

Nella sostanza delle cose, invece, la Remigrazione, per come si sta sviluppando negli atti normativi interni ed internazionali che la riguardano, costituisce una forma avanzata di attacco ai migranti e a chi li aiuta, nella volontà sempre più manifesta di mandarli via dall’Italia e dall’Europa, anche in paesi diversi da quelli di origine. A questa volontà se ne aggiunge un’altra, quella di non farli entrare proprio nei confini europei. La Remigrazione, insomma, è ad oggi una delle più concrete espressioni del razzismo e lede palesemente i diritti inviolabili dell’uomo, solennemente riconosciuti in Italia dall’art. 2 Cost.

Il fenomeno, sul piano etico, esprime lo spostarsi dell’organizzazione politico-sociale dai valori dell’universalismo, dell’accoglienza, del pluralismo e della solidarietà a quelli (ad essi opposti) della superiorità personale, del sovranismo nazionale, della indifferenza e dell’odio raziale.

Naturalmente, il fenomeno riguarda soltanto i poveri. Per i ricchi non sorge alcun problema di “tolleranza migratoria”. Essi sono liberi di muoversi e di andare dove vogliono e quando vogliono, sempre benaccetti dappertutto ed in ogni tempo.

In Italia, la vittoria delle destre alle elezioni parlamentari del 25 settembre 2022 e il Governo Meloni che ne è seguito hanno condotto ad una vera e propria escalation di iniziative legislative, volte a perseguitare gli stranieri, in attuazione delle promesse del programma elettorale. Il fenomeno, però, è presente anche in tutti gli altri stati europei, seppur con caratteristiche in parte diverse.

Ignoranza, barbarie e violenza xenofoba fanno da collante alla “nuova” Europa.

La presente analisi riguarda principalmente l’Italia e si muove su tre direttrici di fondo:

  1. a) il decreto Piantedosi, sui fermi amministrativi delle navi umanitarie e sui divieti di salvataggio collettivi;
  2. b) l’accordo italo-albanese, sull’apertura di centri di rimpatrio in Albania;
  3. c) la proposta di legge di iniziativa popolare sulla “Remigrazione e Riconquista”, presentata a gennaio 2026 e depositata il 30 giugno scorso.
  • Il decreto Piantedosi.

Un primo, forte segnale di contrasto alla immigrazione si è avuto con il c.d. “Decreto Piantedosi” (d.l. n.1/2023, convertito dalla l. n.15 del 24/2/2023: “Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori”). Il decreto ha introdotto, modifiche ed integrazioni all’art. 1, c. 2, del d.l. n.130/2020 (c.d. decreto Lamorgese), per ostacolare i soccorsi in mare delle ONG.

Sostanzialmente il decreto Pieantedosi si è mosso nel senso: a) della assegnazione alle navi umanitarie di porti lontani di attracco; b) del divieto di salvataggi multipli; c) del fermo amministrativo delle navi umanitarie in caso di mancato rispetto delle direttive delle autorità che coordinano i salvataggi dei migranti.

In sostanza, le navi umanitarie sono state obbligate a non dar luogo a più di un salvataggio per volta e a raggiungere porti nel centro-nord Italia (es. Livorno o Ravenna), subito dopo il primo ed unico intervento, dilatando i tempi di navigazione e allontanando i mezzi dalle zone di soccorso (Calabria-Sicilia)

Il Decreto prevede sanzioni pecuniarie e fermi amministrativi della nave da 20 a 50 giorni, in caso di mancato rispetto delle direttive delle autorità, come il rifiuto di seguire le istruzioni del Centro di coordinamento per l’immigrazione o il mancato rientro “senza ritardo” al porto assegnato.

La normativa ha sollevato dibattiti e ricorsi giurisdizionali, con interessamento anche della Corte cost. .

2.1) Profili di criticità.

La Consulta, con la sent. n.101/2025, ha respinto le questioni di costituzionalità sollevate nei confronti del decreto Piantedosi, mediante una sentenza interpretativa di rigetto. In sostanza, il Giudice delle Leggi ha ritenuto infondati i dubbi di costituzionalità prospettati a condizione che l’impianto normativo dell’art. 1, c. 2-sexies, del predetto decreto, ed in particolare il “fermo amministrativo”, fosse interpetrato in conformità all’alto valore dei diritti umani.

In particolare, la Consulta ha affermato che il diritto al “salvataggio”, da intendere come il complesso delle operazioni che vanno dalla raccolta in mare del migrante fino allo sbarco in un “porto sicuro” e alla successiva, adeguata assistenza, debbano essere rimesse al prudente apprezzamento del Giudice, con valutazione preliminare, rispetto all’accertamento della legittimità delle sanzioni comminate dalle autorità amministrative. In tale valutazione, il giudice dovrà tener conto di tutte le circostanze che caratterizzano il caso concreto, per verificare la sussistenza o meno delle condizioni di applicabilità delle sanzioni, senza infrangere il cennato diritto al Salvataggio.

In altri termini, le autorità nazionali (centri di coordinamento per i salvataggi) e di bandiera delle navi umanitarie possono dare direttive alle navi sulle operazioni di salvataggio e di sbarco, ma tali direttive non possono porsi in contrasto con i diritti umani dei migranti, riconosciuti dal diritto interno e internazionale, consuetudinario e pattizio (artt. 2 e 10 Cost.).

Le disposizioni sullo sbarco in porti lontani, a loro volta, sono state ampiamente criticate dalle organizzazioni umanitarie e dello stesso Consiglio d’Europa[1], per l’allungamento dei disagi a bordo.

Numerose sentenze dei tribunali italiani, invece, hanno annullato i fermi navali, disposti in violazione dei preminenti obblighi internazionali di Salvataggio, nei sensi dianzi indicati.

  • L’Accordo Italo-Albanese.

Un secondo forte segnale di intolleranza politico-culturale delle destre e del Governo verso i migranti si è avuto in Italia con gli Accordi con Paesi terzi, recentemente rilanciati anche negli altri Stati europei, con il Nuovo Patto U.E. sulla Immigrazione.

In pratica, con tali accordi, l’Italia ha tentato di istituire forme “camuffate” di respingimento, volte a dirottare i migranti in paesi extra-UE, mediante procedure illegittime di gestione delle richieste d’asilo e di rimpatrio, fuori dal proprio territorio. Una sorta di “esternalizzazione della migrazione”.

In questo ambito si è inserita la ben nota vicenda del trasferimento dei migranti presenti in Italia nel Centro di Rimpatrio in Albania. Il Centro è stato costruito sulla base dell’accordo di cooperazione Italo-albanese del 6/11/2023, per una durata iniziale di 5 anni, rinnovabile tacitamente.

Il Centro di rimpatrio è stato un crocevia di molteplici criticità, sia per ciò che attiene ai costi di costruzione e funzionamento, sia – e ancor più – per gli aspetti giuridici legati alla vicenda.

Sui primi aspetti (costi del Centro), mi limito a ricordare che sono stati spesi circa 74 milioni di € per l’allestimento delle strutture nei siti di Shengjin e Gjader, e sono state previste spese di gestione e mantenimento per oltre 130 milioni di euro all’anno, fino al 2028 (sono i primi 5 anni di durata del patto). A queste previsioni si aggiungono quelle di oltre 9 milioni di euro all’anno per il personale di polizia, impegnato nella missione. Totale complessivo: circa 800 milioni di Euro.

Le risorse, è bene evidenziarlo, sono state reperite mediante tagli a spese di vitale importanza per il Paese, come scuola, sanità e lavoro.

Quanto alle criticità giuridiche, va ribadito che il sistema (interno ed internazionale) affida ai giudici la verifica della sussistenza delle reali condizioni di “SALVATAGGIO dei migranti, secondo logiche di riparto di competenza legislative e giurisdizionali legate al principio della “Separazione dei poteri”. Il Salvataggio è sempre da intendere nel senso ampio dianzi indicato: recupero in mare del migrante e sussistenza di condizioni sicure di approdo e di accoglienza in Italia e/o in paesi terzi. Lo stesso trasferimento del migrante fuori dall’Italia, perciò, rientra nel concetto di “Salvataggio”. D’altra parte, sarebbe oltremodo contraddittorio scongiurare la morte di una persona in mare per poi spedirlo in un Paese dove potrebbe avere condizioni di vita al di sotto degli standards ordinari di umanità.

È appena il caso di ricordare che lo Stato Sicuro è quello che non ha condizioni di fatto pericolose, come la guerra, o condizioni culturali o di diritto tali da minacciare la vita del migrante, fosse anche per le sue condizioni personali soltanto, di genere o di altra natura.

Alla stregua di quanto appena detto, si comprende perché i giudici del Tribunale di Roma hanno bloccato il trattenimento (per il rimpatrio) dei migranti nei centri in Albania, considerando che i paesi di origine, come Egitto e Bangladesh, non potevano essere ritenuti “paesi sicuri“.

Simili pronunce hanno trovato riscontro ed avallo nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea cause riunite C-758/24 e C-759/24, per la quale non è possibile designare un paese come “sicuro” se la sicurezza non è garantita all’intera popolazione e va, perciò, esclusa ogni forma di rimpatrio e/o di trasferimento verso nazioni che negano questa tutela aspecifiche persone, categorie o minoranze.

Poiché la normativa italiana non rispettava i parametri europei, relativi ai paesi sicuri, i magistrati hanno dovuto negare la convalida del trattenimento, ordinando il rientro in Italia dei migranti trasferiti nel centro albanese.

Le decisioni più recenti della Corte di Cassazione sul “caso Albania” hanno rimesso gli atti alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, per una questione pregiudiziale, incentrata sulla Direttiva UE sui rimpatri (direttiva n.2008/115/CE), e alla Corte Costituzionale.

3.1) L’intervento della Corte Cost. sent. n.40/2026.

La Corte costituzionale, con la sent. n.40/2026 ha dichiarato inammissibile la specifica questione di legittimità sollevata dalla Corte di Cassazione, per difetto di rilevanza nel caso concreto, ma ha rivolto un monito al legislatore italiano di intervenire, per assicurare una migliore e più precisa normazione in materia dei trattenimenti dei migranti, armonica con le disposizioni dell’art. 13 Cost. (sulla “inviolabilità della libertà personale), applicabile anche ai migranti, in forza dell’art. 2 Cost.[2]

Tanto, anche in conformità ai principi affermati con la precedente Sentenza n. 96/2025[3], in cui la Corte Cost. aveva già censurato la carenza di precisione delle norme italiane sugli elementi prescrittivi delle restrizioni nei CPR, ritenendole inidonee a definire – con tutta la certezza che la materia impone – i limiti e i modi di tali restrizioni.

3.2) L’intervento della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), dal canto suo, si è espressa sul meccanismo di fondo del Protocollo Italia-Albania con una sentenza emessa dalla Grande Sezione il 1° agosto 2025[4], integrata successivamente da importanti orientamenti interpretativi nel corso del 2026.

Dalla sentenza della Corte di Giustizia e dai successivi orientamenti interpretativi[5] emerge che, per ciò che attiene:

  1. a) alla definizione di Paese Sicuro: uno Stato membro non può designare un Paese terzo come “sicuro” se non lo è per la totalità della sua popolazione e su tutto il suo territorio.
  2. b) al contrasto con le leggi italiane: la CGUE ha bocciato la tendenza degli Stati membri di considerare “sicuri” Paesi che presentano eccezioni territoriali o per specifiche categorie di persone (ad esempio, nazioni che perseguitano le minoranze LGBT o gli oppositori politici);
  3. c) all’obbligo di disapplicazione della normativa interna allo Stato membro: i giudici nazionali hanno il dovere di ignorare qualsiasi lista governativa interna che non rispetti questo rigido criterio europeo[6];
  4. d) alla tutela giurisdizionale effettiva del migrante: è stato ribadito il diritto del richiedente asilo di beneficiare di un sistema di garanzia giurisdizionale effettivamente equo, terzo ed imparziale, per contestare la sua destinazione fuori dal paese d’approdo e/o la legittimità del suo trattenimento;
  5. e) alla compatibilità dei centri previsti nell’accordo con l’Albania (Orientamento giugno 2026), l’Avvocato Generale della Corte UE ha chiarito che il diritto comunitario non vieta in assoluto l’esistenza di centri di trattenimento fuori dai confini dell’Unione. Ha però precisato che lo spostamento e la permanenza nei centri albanesi rimangono legittimi solo se l’Italia garantisce in modo chiaro, preciso e concreto l’effettivo esercizio del diritto d’asilo e tutte le tutele procedurali previste dalle direttive europee, laddove le attuali norme italiane, secondo le analisi degli organismi europei, peccano ancora di una grave carenza di precisione.

4) Il nuovo diritto europeo sull’immigrazione.

La tendenza all’adozione in Italia di norme sempre più dure nei confronti dei migranti si incrocia con il nuovo assetto ordinamentale dell’U.E., caratterizzato anch’esso da norme più restrittive, che agevolano l’espulsione degli stranieri e ne ostacolano l’ingresso.

Ci si riferisce, in particolare, al Nuovo Patto U.E. sulla migrazione e l’asilo e al Regolamento sui rimpatri del 17 giugno 2026.

4.1) SEGUE: Il Nuovo Patto U.E. sulla migrazione e l’asilo[7].

Il 12/6/2026 è entrato in vigore il Nuovo Patto UE sulla Migrazione e l’Asilo, adottato il 14 maggio del 2024, recepito in Italia con il d.l. n.100/2026.

Il Nuovo Patto ha modificato strutturalmente lo scenario precedente, superando anche l’accordo di Dublino (Regolamento del 2003, come modificato nel 2013).

Ecco i quattro punti salienti del Patto:

  1. a) Procedure accelerate di frontiera. Istituzione di procedure di screening e asilo direttamente alle frontiere per determinare rapidamente chi ha diritto alla protezione e chi, invece, deve essere rimpatriato;
  2. b) Solidarietà tra Stati. Gli Stati membri sono obbligati a condividere la responsabilità dell’accoglienza dei migranti, ma possono farlo in modo flessibile;
  3. c) Controlli più rigidi e rimpatri. È stata data maggiore enfasi al contrasto all’immigrazione irregolare con l’agevolazione dei rimpatri. Le autorità di polizia dispongono di tempi prolungati (fino a 72 ore) per fermare e verificare la regolarità delle posizioni dei migranti;
  4. d) Implementazione nazionale. Si prevede una riorganizzazione strutturale, con investimenti significativi, per gestire le zone di frontiera e per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale[8].

4.1.1) SEGUE: La Procedura accelerata di Frontiere[9] e la “Finzione di non ingresso”.

Quanto alla Procedura accelerata di Frontiera, è da dire che la riforma punta a istituzionalizzare ed estendere tale procedura,riducendo i margini di discrezionalità dei singoli Stati, sotto il profilo della sua obbligatorietà.

Prima del Nuovo Patto UE, la procedura accelerata con trattenimento alla frontiera era una facoltà per i governi degli Stati membri. Con le nuove regole, invece, è diventata obbligatoria per tutti gli Stati membri nei confronti di: a) migranti che presentano un rischio per la sicurezza nazionale; b) richiedenti asilo che hanno indotto in errore le autorità, c) persone provenienti da Paesi con un tasso di riconoscimento della protezione inferiore al 20% a livello europeo[10].

Quanto, invece, alla “Finzione giuridica di non Ingresso”, è da dire che essa corrisponde ad una fictio iuris per la quale il migrante sottoposto a screening e a procedura di frontiera si considera come se non fosse mai entrato nel territorio europeo, sebbene si trovi in un Centro di frontiera o in strutture presso paesi terzi (come quelli Albanesi). Alla stregua di questa fictio lo straniero non è formalmente entrato in Europa e gli Stati membri possono applicare regimi derogatori a quelli ordinari, che rendono più agevole il suo trattenimento amministrativo e/o il suo eventuale respingimento.

Nel contesto della procedura accelerata di frontiere si colloca la c.d. “domanda di frontiera”, che consiste in una richiesta di protezione internazionale di asilo, presentata direttamente alle frontiere dell’Unione Europea o nelle zone di transito (luoghi di raduno dei migranti all’interno del territorio europeo). La procedura, di solito, si applica a chi presenta domanda dopo un ingresso irregolare, eludendo i controlli, nonché a chi è stato soccorso in operazioni di ricerca e salvataggio e a chi proviene da un Paese di origine sicuro. La procedura va completata in tempi brevi, generalmente entro 7 giorni dal fermo o dalla presentazione della domanda. Se la domanda viene accolta, il richiedente entra nel territorio nazionale; in caso di rigetto o inammissibilità, viene disposto il rimpatrio. Durante l’esame della domanda, il richiedente è trattenuto in appositi centri e non entra nel territorio dello Stato.

Il sistema dell’esame alla frontiera è criticato da vari giuristi ed associazioni per i diritti umani per l’alto rischio di possibili “detenzioni automatiche di massa” che comporta e perché compromette l’effettivo esercizio del diritto di difesa, anche per la rapidità dei tempi di accertamento delle condizioni che legittimano l’ingresso o il rimpatrio.

4.1.2) SEGUE: Elenco Unico Europeo dei Paesi Sicuri ed estensione del concetto di “Paese terzo Sicuro”.

Per superare lo scontro tra le liste nazionali e i giudici, l’UE ha istituito un elenco comune europeo di “Paesi sicuri”. L’obiettivo è centralizzare la decisione a Bruxelles per applicare in modo uniforme i rimpatri d’urgenza. Mentre l’Italia ha mantenuto la propria classificazione nazionale dei “Paesi Sicuri”, l’Unione Europea il 18/12/2025 ha adottato il seguente elenco comune europeo, con effetto dal 23 giugno 2026: Bangladesh, Colombia, Egitto, India, Kosovo, Marocco e Tunisia.

Sono però proprio Stati come il Bangladesh e l’Egitto ad essere al centro dello scontro giuridico. Tali Paesi, pur facendo parte dell’elenco, sono contestati dalla giustizia italiana, perché non offrono garanzie di “sicurezza assoluta”, e si attiene alle indicazioni della Corte UE, di cui alla ricordata sentenza della Grande Sezione dell’1 agosto 2025.Esercita, cioè, il potere-dovere di verificare se lo Stato sia davvero sicuro per il migrante, tenuto conto di tutte le circostanze del (suo) caso.

Quanto, invece alla estensione del concetto di “Paese Terzo Sicuro“, il Patto amplia la possibilità di trasferire o respingere un migrante verso uno di questi paesi, purché sussista comunque un “legame” tra il migrante stesso e lo Stato d’approdo. La normativa europea, in sostanza, dà copertura a modelli di esternalizzazione dei migranti analoghi a quelli italo-albanesi.

4.1.3) SEGUE: La solidarietà obbligatoria tra i paesi u.e.

Con il sistema della solidarietà obbligatoria tra gli stati membri, si vuole alleggerire la pressione migratoria sui Paesi di primo approdo, come Italia, Grecia e Spagna. La normativa, in pratica, prevede l’obbligo degli Stati membri di ricevere presso di sé una quota di migranti. Trattasi, tuttavia, di un obbligo che prevede una certa flessibilità nei suoi modi di adempimento. La risposta è obbligatoria ma la forma della risposta stessa è flessibile. Con questo sistema, vengono superati gli accordi di Dublino (regolamento europeo del 2003, aggiornato nel 2013), che imponevano allo Stato di approdo la gestione esclusiva dei migranti.

Le possibili forme di risposta all’obbligo di solidarietà sono: a) accogliere fisicamente una quota di richiedenti asilo sbarcati nei Paesi di primo arrivo, trasferendoli sul proprio territorio nazionale; b) pagare una somma di denaro per ogni migrante non ricollocato. La quota standard (da corrispondere una tantum) è di € 20.000 per ogni persona rifiutata (questi fondi confluiscono in un paniere gestito dall’UE per finanziare progetti di gestione delle frontiere, accoglienza e cooperazione con i Paesi terzi); c)inviare personale specializzato, guardie di frontiera, mezzi logistici o finanziare infrastrutture d’accoglienza direttamente nei Paesi sotto pressione.

È da precisare che il contributo finanziario, nella misura alternativa al “ricollocamento” diretto dei migranti, si calcola incrociando due dati specifici, costituiti: a) per il 50% dalla popolazione complessiva dello Stato; b) per il restante 50% dal Prodotto Interno Lordo (PIL) totale della nazione.

4.2.) Il nuovo Regolamento Rimpatri del 17 giugno 2026.

Il 17 giugno 2026, il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva il nuovo Regolamento europeo sui rimpatri. Il provvedimento supera la precedente direttiva sui migranti n. 2008/115/CE e persegue il fine di accelerare le procedure di espulsione verso paesi terzi.

I punti chiave del provvedimento concernono:

  1. a) I centri in Paesi terzi. Viene formalizzata la possibilità per gli Stati membri di istituire centri di rimpatrio al di fuori dell’Unione Europea, sulla falsariga del protocollo siglato dal Governo italiano con l’Albania.
  2. b) Ordine europeo di rimpatrio. La decisione di espulsione di uno Stato membro è automaticamente riconosciuta ed eseguibile in tutta l’Unione Europe.
  3. c) Durata del trattenimento. Per preparare il rimpatrio è previsto un periodo di trattenimento fino a 24 mesi, estendibile di ulteriori 6 mesi per un totale di 30 mesi in caso di mancata cooperazione, rischio di fuga o minaccia per la sicurezza.
  4. d) Cooperazione obbligatoria. I migranti soggetti a provvedimento sono obbligati a cooperare con le autorità.

Il testo, approvato con cori da stadio dalle forze nazifasciste europee, è passato con 418 voti favorevoli, 218 contrari e 30 astensioni.

Bruxelles ha presentato il Regolamento come uno strumento di coordinamento tra gli Stati membri, ma molti giuristi e tante organizzazioni umanitarie hanno denunciato il rischio del significativo arretramento normativo che esso comporta per il diritto d’asilo e di tutela dei diritti umani dei migranti.

4.3) La nuova normativa comunitaria si presta a svariate critiche:

  1. a) Il Regolamento sui rimpatri sostituisce, come detto, la precedente Direttiva n. 2008/115/CE .

Il dato, apparentemente formale, comporta una maggiore vincolatività per gli stati membri: una Direttiva, infatti, richiede l’adattamento da parte delle leggi nazionali; un Regolamento, invece, è immediatamente applicabile in tutti gli Stati membri e i giudici nazionali sono tenuti ad applicarli, anche mediante disapplicazione della normativa nazionale con esso in contrasto.

  1. b) I “return hubs” nei paesi extra U.E.

Uno degli aspetti più controversi della riforma riguarda la possibilità per gli Stati membri di stipulare accordi con Paesi terzi per la creazione dei cosiddetti “hub di ritorno” (centri di remigrazione per stranieri).

Si tratta di strutture di detenzione amministrativa, situate in paesi che non fanno parte dell’Unione europea, dove possono essere trasferite i migranti in attesa d’asilo o irregolari da rimpatriare. Questi centri potranno essere utilizzati sia come luogo di transito, in attesa del rimpatrio, sia come luogo di destinazione finale dell’espulsione. Il regolamento stabilisce che gli accordi possano essere conclusi soltanto con Paesi che garantiscano il rispetto dei diritti fondamentali e assicurino il rispetto del principio di non respingimento[11] e stabilisce che prima della loro entrata in vigore gli accordi siano trasmessi alla Commissione europea e agli altri organi di Governo. Nonostante queste garanzie formali, però, le disposizioni in argomento suscitano grandi preoccupazioni, dal momento che alcuni dei Paesi indicati come possibili partner per l’apertura di questi centri presentano gravi criticità sul piano democratico e del rispetto delle libertà fondamentali. Secondo indiscrezioni riportate da diverse testate internazionali, tra i Paesi considerati allo scopo figurerebbero anche: il Ruanda, il Ghana, il Senegal, la Tunisia, la Libia, la Mauritania, l’Egitto, l’Uganda, l’Uzbekistan, l’Armenia, il Montenegro e l’Etiopia. In alcuni di questi Stati, in particolare Libia, Tunisia ed Egitto, le organizzazioni internazionali e alcuni osservatori indipendenti hanno documentato negli anni violazioni sistematiche dei diritti umani che coinvolgono migranti, rifugiati e oppositori politici.

Le critiche riguardano soprattutto la difficoltà di garantire un controllo effettivo sulle condizioni di vita all’interno delle strutture situate fuori dal territorio europeo, con il rischio che le persone ivi trasferite perdano gli standard di tutela del diritto dell’Unione.

  1. c) LOrdine europeo di rimpatrio.

L’Ordine europeo di rimpatrio comporta che una decisione di espulsione adottata da uno Stato membro sia riconosciuta ed eseguita anche da ogni altro Stato membro. Ciò significa, ad esempio, che se una domanda di asilo è respinta in Grecia essa può essere seguita da ogni altro Paese europeo, senza avviare una nuova procedura.

Per rendere possibile questo sistema, il regolamento prevede un utilizzo sempre più esteso delle banche dati europee. Un ruolo centrale sarà svolto da Eurodac[12], l’archivio che raccoglie dati biometrici e informazioni identificative dei cittadini stranieri, e dal Sistema d’informazione Schengen[13], che consentirà agli Stati di condividere in tempo reale informazioni sugli ordini di espulsione e su chi è considerato a rischio di fuga.

L’obiettivo dichiarato è quello di eliminare gli ostacoli burocratici ai rimpatri, così da agevolarne l’esecuzione. Secondo numerosi osservatori, però, la centralizzazione delle informazioni e il rafforzamento dei controlli potrebbero aumentare la sorveglianza sui migranti senza le necessarie tutele.

  1. d) Il trattenimento fino a 30 mesi e controlli rafforzati.

Il nuovo regolamento prevede un significativo irrigidimento delle norme sulla detenzione amministrativa.

Le persone destinatarie di un ordine di rimpatrio sono tenute a collaborare con le autorità durante la procedura di espulsione. In presenza di determinate condizioni, quali: rischio di fuga, motivi di sicurezza pubblica, mancata collaborazione del migrante, gli Stati possono disporre il trattenimento dei migranti in appositi centri dedicati. La durata massima della detenzione “amministrativa” è di 24 mesi, con una possibile proroga di ulteriori 6 mesi in circostanze specifiche. Si raggiunge così il limite di 30 mesi, che costituisce più del doppio dei limiti di trattenimento oggi vigenti in tanti ordinamenti nazionali.

Oltre alla detenzione, il regolamento introduce anche una serie di misure alternative di controllo dei migranti in attesa di espulsione, quali: l’obbligo di presentarsi periodicamente alle autorità di polizia; la residenza obbligata in un luogo indicato dallo Stato; il monitoraggio elettronico; il deposito di una garanzia in danaro.

Le norme potranno essere applicate anche alle famiglie con figli dei migranti, sebbene il regolamento consideri la misura come una extrema ratio per i casi di più alto grado di pericolosità, con applicazione limitata al non meglio precisato “tempo strettamente necessario”.

La norma crea un discreto allarme, perché pone condizioni concrete di rischio anche per bambini e adolescenti, che potrebbero essere trattenuti per periodi anche lunghi all’interno di strutture detentive.

  1. e) Nuove misure investigative

L’articolo 23-bis del Regolamento prevede la possibilità che siano effettuate perquisizioni e ispezioni nelle residenze degli stranieri o in “altri locali pertinenti”. Quest’ultima espressione (altri locali pertinenti) suscita allarme, in quanto – per la sua genericità – potrebbe anche includere i locali delle ONG, delle associazioni umanitarie, dei centri di accoglienza e persino dei servizi pubblici che prestano assistenza ai migranti.

Analogamente suscitano allarme le disposizioni che nell’elencare le misure investigative, abilitano le autorità nazionali a “perquisire e sequestrare effetti personali, dispositivi elettronici e altri elementi rilevanti”, nonché ad “imporre altre misure investigative” non meglio precisate. È proprio il carattere generico e indeterminato delle ulteriori misure investigative appena dette che alimenta le preoccupazioni, sia perché possono essere le più varie e sia perché esse “possono avere luogo senza il consenso” dell’interessato.

4.4) Considerazioni Conclusive sul nuovo diritto europeo

Molti giuristi e le principali organizzazioni umanitarie guardano con preoccupazione al nuovo Regolamento europeo sui migranti, perché contribuisce a creare un sistema sempre più orientato al controllo e alla detenzione, piuttosto che all’inclusione e alla regolarizzazione degli stranieri. Le preoccupazioni maggiori riguardano: a) il rischio di espulsioni verso Paesi non sicuri, b) la difficoltà di monitorare il rispetto dei diritti umani nei centri in paesi extra U.E., c) il possibile ricorso a detenzioni arbitrarie e d) l’indebolimento delle garanzie legali per chi è soggetto a procedura di rimpatrio.

Molti esperti evidenziano inoltre come il regolamento sia ispirato da un collegamento sempre più stretto tra immigrazione e sicurezza pubblica, in un contesto di Stato di Polizia, più che di “diritto. Il rischio è quello di alimentare l’idea che i migranti siano comunque una minaccia per la sicurezza, così da favorire negative visioni stereotipate e percezioni distorte nei loro confronti.

Altra critica sull’impianto complessivo del Regolamento concerne la mancanza di norme per nuovi e più adeguati strumenti di regolarizzazione, di accesso al lavoro e di integrazione.

Secondo numerose associazioni, inoltre, il provvedimento esercita anche un non secondario effetto indiretto di intimidazione e di ulteriore marginalizzazione sociale dei migranti, perché la paura del rimpatrio potrebbe indurli a disertare ospedali, servizi sociali o denunce contro situazioni di sfruttamento.

Gli esperti ricordano inoltre che la perdita del permesso di soggiorno può dipendere anche da situazioni accidentali e comunque contingenti, come un temporaneo stato di disoccupazione, un temporaneo stato di difficoltà economica. In casi del genere, le più rapide procedure di espulsione del nuovo Regolamento europeo potrebbero interrompere percorsi di integrazione costruiti nel corso di anni.

Il nuovo Regolamento, insomma, rischia davvero di violare i diritti umani e la dignità delle persone in movimento, impedendo a uomini, donne e bambini, fragili e vulnerabili, di costruirsi un futuro, lontano da guerre, povertà, persecuzioni e disastri naturali. Le nuove norme, in realtà, sono del tutto opposte a quelle che più ragionevolmente e con maggiori e più accettabili risultati complessivi (anche in termini economici) consentirebbero di risolvere meglio il problema migratorio coniugando legalità, sicurezza ed umanità, mediante aiuti in loco, lontani da speculazioni proditorie di affaristi e mafiosi, e mediante l’apertura di vie legali di accesso nei paesi europei, come corridoi umanitari o canali di ingresso per lavoro.

  • La proposta legislativa di iniziativa popolare “Remigrazione e Riconquista”.

Sulle medesime posizioni disumane e xenofobe si muove la proposta di legge popolare, presentata ai sensi dell’art. 71 Cost. dal comitato Remigrazione e Riconquista.

Il comitato, presieduto da Luca Marsella, è formato da quattro movimenti di estrema destra: CasaPound Italia, Rete dei Patrioti, Veneto Fronte Skinheads e Brescia ai Bresciani.

La proposta ha avuto 150.000 firme (ne sarebbero bastate 50.000 per il raggiungimento del quorum) e conta 24 articoli, raggruppati in sei capi tematici: 1) Disposizioni generali, 2) Contrasto all’immigrazione irregolare e allo sfruttamento, 3) Programma nazionale di remigrazione, 4) Disciplina delle organizzazioni non governative, 5) Politiche demografiche e lavoro e 6) Disposizioni finali e transitorie.

Una puntualizzazione. Il termine “Remigrazione” fa riferimento alle attività che portano fuori dall’Italia il migrante, anche mediante un suo “volontario” allontanamento, dovuto al clima di intimidazione, creato dalle norme della stessa proposta di legge. Il termine “Riconquista”, invece, fa riferimento all’idea che scacciando gli stranieri, gli italiani “riconquistino” la loro identità. Il termine evoca il collegamento storico con la “Reconquista” Spagnola del 700, durante la quale i regni cristiani della penisola iberica si impegnarono a “riconquistare” – appunto – i territori dell’Andalusia, scacciando ebrei e musulmani[14]. La Reconquista spagnola si è conclusa nel 1.400: sono passati ben oltre 600 anni. Dalle odierne forze politiche di maggioranza ci si sarebbe aspettati uno sguardo moderno, aperto verso il futuro, di prospettiva, più che quello che è dato riscontrare nella proposta di legge in discorso: retrospettivo, chiuso e datato, ispirato a “guerre sante”, proprio di un (improponibile) trapassato remoto.

Sebbene si presenti come un intervento organico di ridefinizione delle politiche migratorie italiane, la proposta di legge presenta un impianto complessivo che, tra le altre cose: a) rafforza gli strumenti espulsivi, b) restringe i canali di stabilizzazione giuridica, c) introduce nuove ipotesi di revoca della cittadinanza, c) riconverte al rimpatrio risorse già destinate all’ “integrazione”.

Vediamone gli articoli più importanti.

Art. 2: Il principio della Sovranità Nazionale come “priorità inderogabile” e l’inesistenza in assoluto del diritto a migrare.

Nell’art. 2 della proposta di legge vengono fissati i “Principi Fondamentali”.

Essi si caratterizzano in negativo per un’eccessiva genericità valoriale. Nelle successive norme ne vengono precisati meglio i contenuti e si scopre che essi confliggono pesantemente con il diritto internazionale e con i Principi Fondamentali della nostra Costituzione (artt. 1-12), in quanto violano “i limiti imposti dal rispetto della Persona Umana” (v. artt. 2 e 32, c.2, Cost.).

L’art. 2 della proposta di legge pone la “Sovranità Nazionale come priorità inderogabile”.

Cosa sottende una simile affermazione? Se l’inderogabilità ivi dichiarata fosse davvero assoluta, allora si dovrebbe dire che essa contrasta con il principio di pacifismo che caratterizza la nostra Repubblica: “l’Italia […] consente, in condizione di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni [e]promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo” (art. 11 Cost.).

Il medesimo art. 2, inoltre, qualifica come “principio inderogabilel’inesistenza di undiritto intrinseco a migrare”.

Una simile asserzione, apodittica e priva di consistenza nell’assolutezza della sua formulazione, sul piano generale non ha senso. Se, invece, dovesse essere rapportata all’assetto concreto del diritto internazionale, allora essa sarebbe palesemente contraria alle fondamentali regole di libertà di movimento e transito delle persone nel “Globo terracqueo”.

Anche se nell’ordinamento internazionale non esiste un diritto soggettivo ad entrare e stabilirsi liberamente in qualunque Stato, l’assolutezza della inderogabilità della inesistenza di un diritto a migrare, proclamata nella proposta di legge, sembra confliggere con i diritti espressamente riconosciuti dai seguenti articoli:

  • 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani[15], che “garantisce a ogni individuo il diritto alla libertà di movimento e di residenza, nonché il diritto di lasciare qualsiasi paese, incluso il proprio”;
  • 12 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici delle Nazioni Unite[16], che consente limitazioni di movimento soltanto se previste dalla legge e purché necessarie per fini legittimi.
  • 33 della Convenzione di Ginevra, per il quale “nessuno Stato contraente espellerà o respingerà un rifugiato verso territori in cui la sua vita o libertà sarebbero minacciate”, in ragione del principio di non-refoulement (divieto di non respingimento)

Del resto, sul piano dell’ordinamento giuridico interno, l’inesistenza di un diritto a migrare, affermato con tanta durezza dalla proposta di legge in questione, confligge palesemente con l’articolo 10, c.3, Cost., che chiaramente riconosce il diritto d’asilo allo straniero al quale sia impedito nel proprio Paese l’esercizio delle libertà democratiche.

Dichiarare “inderogabile” l’inesistenza di un diritto a migrare, dunque, pone in tensione le relative disposizioni con l’obbligo dello Stato Italiano di conformarsi alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute (ex art. 10, c.1, appena citato), oltre che con il riconoscimento (in forma solenne) della inviolabilità dei diritti dell’Uomo (art. 2 Cost.) .

Secondo i dati dell’Onu, nel 2024 erano 123,2 milioni i migranti forzati, per persecuzioni, violenze o disastri ambientali. La maggioranza – 73,5 milioni – è costituita da sfollati interni.

Art. 3 Divieto di agevolare l’ingresso di irregolari.

L’articolo 3 punisce chiunque “agevoli l’ingresso irregolare” di stranieri con pene fino a otto anni di reclusione e la confisca (anche preventiva) di beni patrimoni, ivi comprendendo le aziende.

Una simile previsione amplia in modo significativo l’attuale disciplina del decreto legislativo n.286/1998 (T.U. sulla immigrazione), che già persegue il favoreggiamento della cosiddetta immigrazione irregolare.

È bene ricordare che la giurisprudenza ha finora distinto tra condotte a fini di lucro e interventi di assistenza umanitaria. I principi affermati in proposito dalla giurisprudenza certamente conserveranno la loro efficacia applicativa anche qualora la proposta di legge venisse approvata, ma la formulazione generica della norma in commento, priva di una clausola esplicita di esclusione per l’attività di soccorso o di solidarietà, potrebbe anche produrre un effetto dissuasivo implicito di ulteriori operazioni umanitarie, se non addirittura favorire possibili revirement della stessa giurisprudenza.

Assolutamente spropositate, poi, appaiono le sanzioni penali, rispetto al bene-valore della vita e della libertà personale che le ONG tentano di salvaguardare. E ciò ancor più se si considera che oltre alle accennate sanzioni carcerarie vi sono pure quelle pecuniarie, indicate dal medesimo art. 3, anch’esse particolarmente pesanti, per condanne al pagamento di somme che vanno da 50.000 a 1.000.000 di Euro.

Ad esse, poi, si aggiungono pure le più che consistenti sanzioni amministrative, di cui al successivo art. 4, costituite dalla “revoca immediata di licenze ed autorizzazioni”, dalla “interdizione temporanea o permanente dell’esercizio di attività imprenditoriali, dal blocco immediato di conti correnti aziendali”; dal sequestro preventivo di immobili o veicoli”.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha più volte affermato che misure sanzionatorie sproporzionate possono incidere sul diritto alla vita privata e familiare e sulla libertà di associazione, sanciti rispettivamente dagli articoli 8 e 11 CEDU.

Per ciò che più propriamente riguarda l’Ordinamento italiano, del resto, è da evidenziare come la previsione di pene eccessive e confische preventive generalizzate, se non ancorata a rigorosi presupposti e a un controllo giurisdizionale effettivo, rischia di confliggere con la presunzione di innocenza di cui all’art. 27 Cost. e con il principio di proporzionalità della pena, oltre che di offensività (in astratto e in concreto) della condotta.

È bene chiarire che la Consulta è fermissima nel ritenere che anche le sanzioni amministrative, espressive del c.d. “diritto punitivo”, soggiacciono alle medesime garanzie di legalità, proporzionalità e ragionevolezza delle sanzioni penali (v. tra le più recenti Corte Cost. sent. n.101/2025[17]).

Art. 5 Espulsione degli stranieri IRREGOLARI: allontanamento alla frontiera e divieto di reingresso per almeno 10 anni.

L’articolo 5, introduce: a) l’allontanamento coattivo dalla frontiera e b) il divieto di reingresso per un periodo minimo di dieci anni.

La norma dovrebbe ora essere armonizzata con le disposizioni sulle Procedure accelerate di frontiera, previste dal Nuovo Patto Ue sulla migrazione e l’asilo, di cui si è già detto, e con quelle del Regolamento sui rimpatri del 17/6/2026 che, come anticipato, ha sostituito la direttiva n. 2008/115/CE, e valgono per essa le stesse criticità evidenziate per tali provvedimenti normativi U.E.

Si ricorda che l’articolo 11 dell’appena citata direttiva stabiliva che il divieto di ingresso non potesse superare i cinque anni, salvo minacce gravi all’ordine pubblico o alla sicurezza. Inoltre, essa imponeva una valutazione individuale delle condizioni personali e familiari del migrante, tra cui il superiore interesse di eventuali minori.

L’art. 4 del Protocollo n. 4 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, inoltre, vieta le espulsioni collettive, in base al principio per il quale ogni persona merita una valutazione specifica propria.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, infine, ha ricordato più volte che i respingimenti automatici alle frontiere possono violare l’articolo 3 CEDU (Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo), che proibisce “il trattamento o la pena inumana o degradante”.

Art. art. 6. Espulsione degli stranieri REGOLARI dopo il fine pena.

L’art. 6 prevede l’espulsione dello straniero regolare che ha commesso reati, dopo l’espiazione della pena, con divieto di rientro in Italia – anche in questo caso – per 10 anni.

Una simile disposizione potrebbe porsi in contrasto con l’art. 27, c. 3, Cost., il quale stabilisce che la pena deve tendere alla rieducazione del condannato. Sarebbe del tutto irragionevole, per palese contraddittorietà con la funzione della pena in Italia, espellere il migrante “regolare” subito dopo aver scontato la condanna, senza neanche attendere (almeno) una sua recidiva.

Il medesimo art. 6, inoltre prevede la possibilità che lo straniero vada a scontare la pena nello Stato d’origine o in paesi terzi, “previa stipula di accordi bilaterali di cooperazione giudiziaria”. Il che, nella sostanza delle cose, costituisce una forma anticipata di espulsione.

Gli appena menzionati accordi di cooperazione giudiziaria, peraltro, hanno ovviamente un costo, così come hanno un costo i vari “fondi” previsti nella proposta di legge all’esame. E’ appena il caso di rilevare in proposito che mentre non esiste una norma specifica di copertura finanziaria della proposta di legge, quelle individuabili random sembrano non soddisfare i requisiti di certezza, affidabilità e congruenza di copertura dei nuovi e/o maggiori oneri di spesa che la proposta di legge stessa comporta, ex art. 81, c. 3, Cost. .

Art. 7 Revoca della cittadinanza.

Particolarmente delicato è l’articolo 7 dell’iniziativa legislativa in analisi.

Le disposizioni ivi contenute prevedono che, in caso di condanna definitiva per uno dei numerosi reati ivi considerati, compresi quelli puniti con pena massima non inferiore a cinque anni, si proceda alla revoca della cittadinanza italiana, acquisita per “naturalizzazione”. Questa procedura comporta l’espulsione immediata della persona, con conseguente divieto permanente di reingresso.

La norma, com’è evidente, crea un doppio regime di cittadinanza: il cittadino naturalizzato (cittadino di serie “B”), che con la revoca della cittadinanza subisce una sanzione ulteriore rispetto a quella penale, e il cittadino originario, o Jure sanguinis(cittadino di serie “A”), per il quale non è prevista un’analoga revoca. È evidente l’incompatibilità della norma con l’articolo 3 della Costituzione.

Non solo. La discriminazione tra il cittadino “originario” e quello naturalizzato, di fatto, sottende ad una valutazione politica sfavorevole nei confronti dello straniero. Una simile venatura politica della perdita della cittadinanza crea problemi di compatibilità costituzionale della norma anche con l’art. 22 della Carta fondamentale, secondo cui “nessuno può essere privato, per motivi politici, della […] cittadinanza” (v. in proposito Gustavo Zagrebelsky).

Sul piano internazionale, invece, è da rilevare che la sottrazione della cittadinanza deve evitare di produrre situazioni di apolidia, in conformità a quanto previsto in proposito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sulla riduzione dei casi di apolidia del 1961.

Art. 8: il Registro delle Espulsioni

L’art. 8 della iniziativa legislativa in commento, poi, prevede il Registro Nazionale delle Espulsioni.

Il Registro, evidentemente, andrà ora armonizzato con l’archivio dei dati biometrici Eurodac e con il Sistema d’informazione Schengen, di cui si è già parlato in precedenza, nella parte concernente il Nuovo Patto UE sui Migranti.

Il precitato art. 8, inoltre, prevede che le espulsioni siano eseguite in coordinamento tra Ministero Interno, forze dell’ordine, autorità giudiziarie, istituti di accoglienza temporanea e autorità diplomatiche e consolari dei paesi di origine: trattasi di disposizione inutile per la prima parte, che prevede il coordinamento delle autorità italiane, in quanto già oggi le espulsioni – di fatto – avvengono con un simile coordinamento, mentre per la seconda parte, che apre al coordinamento con le rappresentanze diplomatiche dei paesi di origine, esprime un contraddizione intrinseca: com’è possibile, ci si chiede, rimandare nei paesi “carnefici” chi ne è scappato, senza alcun preventivo accertamento sul mutamento delle relative condizioni di vita?

Art. 9 Revisione del ricongiungimento familiare

La revisione del ricongiungimento familiare è illustrata all’articolo 9, che prevede: (a) l’esclusione dal ricongiungimento di coloro che hanno regolarizzato la loro posizione in Italia tramite “sanatoria”; (b) l’introduzione di una verifica di “effettiva integrazione”; c) l’abrogazione della Protezione speciale[18], di cui all’art. 19, c.1.1, del d.l. 286/1998 (TU immigrazione).

Le elencate novità sollevano questioni di compatibilità con la Direttiva n.86-CE/2003, che riconosce il diritto al ricongiungimento ai titolari di un permesso di soggiorno valido e stabile, nella sussistenza di alcune condizioni di reddito e di alloggio.

Quanto, poi, alla “verifica della integrazione”, prevista per chi chiede il ricongiungimento, è da dire che la previsione stessa è intrinsecamente viziata da una sua estrema genericità. In mancanza di ulteriori, più chiari e precisi elementi di valutazione sulla consistenza stessa di una simile verifica, pertanto, la norma è da criticare perché apre a qualsivoglia, possibile arbitrio e discriminazione.

L’abolizione della Protezione speciale, infine, elimina uno strumento che nel sistema italiano ha dato attuazione a obblighi derivanti sia dall’articolo 3 CEDU[19], sia dal divieto di non respingimento. La Protezione speciale, infatti, ha dato copertura a situazioni non rientranti nello status di rifugiato, ma pur sempre meritevoli di tutela.

In sostanza il rischio che pone la proposta in commento è quello di creare in Italia condizioni non dissimili da quelli dei paesi di origine, così da contribuire a forzare i migranti ad andare via dall’Italia, per remigrare “volontariamente” verso paesi ulteriormente terzi, rispetto a quello di origine e all’Italia stessa.

E’ un disegno sottile ed infido di “remigrazione volontaria”, che contrasta palesemente con le disposizioni dell’art. 2 Cost., che – a sua volta – è alla base della tutela dello straniero in Italia, ex art. 10 Cost. .

Artt. 10-13, Capo III “Programma Nazionale di Remigrazione”

L’art. 10 della iniziativa legislativa in questione prevede l’Istituto della Remigrazione. Esso è “volto a promuovere il rientro volontario e assistito degli stranieri regolarmente presenti sul territorio italiano” nei loro paesi di origine (comma 1).

L’Istituto si basa: a) sulla “volontarietà dell’adesione”, b) sulla “valorizzazione delle competenze acquisite” in Italia a favore dello Stato di origine, c) sul “supporto al reinserimento economico e sociale nei territori di provenienza” (comma 2).

L’art. 11 specifica il contenuto del singolo “Patto di remigrazione volontaria” (c. 1), nonché i soggetti che possono (c. 2) e quelli che non possono stipularlo (comma 3).

L’art. 12, invece, prevede la Governance del Programma di Remigrazione, costituita dalla “Direzione Nazionale per la Remigrazione” (presso il Ministero dell’interno) e dalla Commissione Tecnica, competente a valutare le domande degli stranieri che intendono chiedere il rimpatrio.

La concreta operatività del cennato Programma è condizionata dall’adozione di un apposito regolamento, da emanare entro 60 gg. dalla entrata in vigore della legge.

Il programma necessita di appositi “protocolli di intesa con Paesi terzi da recepire con decreto dei ministeri dell’Interno, degli Esteri, del Lavoro e delle Politiche Istituzionali (v. testualmente l’ultimo comma dell’art. 12).

La normativa presenta una certa incongruenza dei fini realmente perseguiti, atteso che gli accordi con i “Paesi Terzi” mal si conciliano con la volontà di rimpatriare i migranti nei loro paesi di origine, ex precedente art. 10.

L’art. 13, poi, istituisce il Fondo per la Remigrazione, con una dotazione fino a due miliardi annui, finanziata anche mediante riconversione di fondi destinati all’integrazione.

Evidente il carattere ad un tempo simbolico e sostanziale del passaggio da una politica universalistica e solidarista di promozione e tutela dei diritti umani, alla quale attendono i “fondi destinati all’integrazione”, a quella opposta: sovranista, nazionalista e di insensibilità verso chi soffre, che – nella sostanza delle cose – è alla base del programma per la remigrazione.

Il Fondo è infatti destinato: a) ai rimpatri forzati; b) agli incentivi per la Remigrazione volontaria, c) alla copertura dei costi logistici e sanitari legati al rimpatrio, d) alla conversione delle politiche di accoglienza in strumenti di rimpatrio (comma 2)

Chi ha avuto esperienze di emigrazione sa benissimo che il desiderio più grande del migrante è quello di tornare nel Paese di origine, sempreché – si intende – ne sussistano le condizioni di sicurezza, o almeno di sopravvivenza. Perché il migrante decida di ritornare in patria, perciò, non serve alcun incentivo, né una programmata attività di persuasione.

Del resto, è anche importante chiarire che il Rimpatrio Volontario e Assistito è già previsto nel nostro ordinamento, in coerenza con la Direttiva 2008/115/CE, oggi sostituita dal Regolamento sui rimpatri del giugno scorso. In questo senso, l’incentivo alla “remigrazione volontaria” non rappresenta affatto un elemento innovativo, ma semmai problematico, da svariati punti di vista.

Ciò che lo rende davvero “nuovo” è il suo inserimento in un contesto normativo che: a) restringe il ricongiungimento familiare, b) elimina la protezione speciale, c) ostacola la stabilizzazione giuridica dello straniero e l’accesso alla cittadinanza. In tale nuovo contesto di sistema, invero, il rimpatrio volontario rischia di perdere di fatto la sua genuina natura opzionale, per diventare una forma subdola di remigrazione (espulsiva) verso paesi ulteriormente terzi rispetto all’Italia.

In questa ottica, la “volontarietà” della remigrazione è una pura ipocrisia. Essa, nella realtà delle cose, costituisce la punta dell’iceberg di una politica che incide sulle condizioni materiali e giuridiche dei cittadini di paesi terzi, con possibili riflessi sul principio di uguaglianza sostanziale sancito dall’articolo 3, c. 2 della Costituzione e sugli obblighi europei di non discriminazione, come quelli di cui all’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, che vietano “qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche, appartenenza a minoranze nazionali, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale”.

D’altro canto, i tentativi del Governo Meloni di realizzare già ora una prima forma di remigrazione volontaria, mediante un compenso ai legali dei migranti (da erogare alla effettiva partenza), con la partecipazione del Consiglio Nazionale Forense(quale organo di collaborazione con il Ministero dell’Interno), ex art. 30-bis del d.l. n.23 del 24/2/2026[20], ha presentato gravi profili di incostituzionalità (rilevati anche dal Presidente della Repubblica), per sanare i quali si è dovuti fare ricorso ad un’articolata opera di ingegneria legislativa: in pratica, il d.l. n.23/2026 è stato convertito senza modificazioni, ma contestualmente alla legge di conversione è stato presentato il nuovo d. l. n.55/2026, contenete norme diverse dal precitato art. 30-ter (di minor impatto costituzionale), a sua volta convertito dalla l. n.103 del 19/6/2026[21].

Le critiche più rilevanti che sono state mosse all’art. 30-bis, in disparte quelle legate alla presenza non concordata del Consiglio Nazionale Forense (per elaborare il programma di rimpatrio e per pagare gli avvocati dei migranti), si sono appuntate sul conflitto di interesse che già in astratto la norma aveva innescato tra il migrante e il legale che lo avrebbe dovuto assistere, tenuto conto del fatto che il compenso per quest’ultimo sarebbe stato erogato soltanto all’effettiva partenza del primo, così da ingenerare legittimamente il dubbio che l’avvocato avesse lavorato per lo Stato più che per il migrante (conflitto di interesse in astratto).

La nuova disposizione del d.l. n.55/2026, modificativa dell’art. 14-ter TU Migranti, ha superato solo in parte le criticità che erano state contestate al precitato art. 30-bis, sia perché non subordina più la corresponsione del compenso all’effettiva partenza del migrante, sia perché ha allargato la cerchia di chi può assistere il migrante stesso.

Le criticità, però, continuano a restare, seppur per motivi diversi da quelli che hanno riguardato il ripetuto art. 30-bis.

Le nuove disposizioni, infatti, non individuano chi sia l’operatore che può assistere il migrante: si limita a parlare di un “rappresentate munito di mandato”. Né fissa i criteri generali per meglio specificare tale figura, la cui concreta individuazione è rimessa ad un decreto del Ministro dell’Interno.

Gli osservatori auspicano che il “rappresentante munito del mandato” del migrante sia una persona dotata di adeguate conoscenze tecnico-giuridiche, che goda di una effettiva posizione di terzietà istituzionale, capace – in quanto tale – di assicurare un’adeguata informazione al migrante stesso sui suoi diritti di protezione internazionale, così da rendere davvero “volontario” il relativo, eventuale rimpatrio[22].

Peraltro, un conflitto di interesse si potrebbe avere anche con questa nuova normativa, qualora venissero ricompresi tra i rappresentanti muniti di mandato che assistono il migrante anche soggetti legati alla gestione degli Hubs o dei CPR, i quali potrebbero spingere il migrante stesso alla richiesta di rimpatrio, per alleggerire eventuali criticità logistiche, sanitarie o di altro genere, delle strutture da essi gestite.

La mancata specificazione di adeguate caratteristiche culturali e istituzionali dei più volte ricordati rappresentanti dei migranti muniti di mandato, infine, potrebbero anche causare una richiesta eccessiva di adesione al Programma di rimpatrio, al mero fine di lucrare il relativo compenso (615 €), in quanto non più legato all’effettivo rimpatrio, ma alla semplice presentazione della domanda di rimpatrio, con evidente spreco di pubbliche risorse.

Si ricorda, in proposito, che già nel 2022 la Corte dei Conti, Sezione Centrale di Controllo sulle Amministrazioni dello Stato, con la deliberazione n.10/2022, aveva mosso alcuni rilievi alla gestione dei rimpatri volontari e assistiti, sotto il profilo dell’efficienza e dell’efficacia della relativa spesa. In particolare, la Corte aveva invitato il Governo all’esercizio di più puntuali poteri di coordinamento e controllo degli operatori, esprimendo anche l’auspicio di affidare la gestione operativa a un “unico ente attuatore” e di tenere distinto da essa l’attività di “informazione” del migrante, ritenendo che il buon esito della procedura di rimpatrio volontario e assistito dipendesse anche e soprattutto da una buona informazione dell’interessato.

Il possibile spreco di pubblico danaro derivante dall’applicazione della proposta di legge, peraltro, è davvero molto alto. Va ricordato, infatti, che il controllo della Magistratura contabile è stato di recente quasi annullato dalla l. n.1/2026 (c.d. “Decreto Foti”), che ha svuotato “dal di dentro” tutte le funzioni della Corte dei conti, giurisdizionali e di controllo in senso stretto, formalmente preservate.

Art. 14 Contrasto alle ONG

L’articolo 14 della proposta di legge in commento contiene norme di “contrasto alle Ong coinvolte nel traffico migratorio”.

In partica, l’art. 14 della proposta di legge sottopone l’attività e l’ingresso delle navi umanitarie nelle acque territoriali italiane ad una serie di autorizzazioni, comminando – in mancanza – sanzioni particolarmente gravi, che possono giungere al sequestro della nave, al pagamento di somme “fino a un milione di euro” e alla interdizione dell’attività, in caso di recidiva.

La norma prevede, inoltre, l’obbligo di tracciabilità totale delle comunicazioni delle navi umanitarie presenti nella zona SARitaliana[23], via radio, via satellite e GPS delle ONG.

In sostanza la proposta di legge prevede una serie di lacci e lacciuoli per l’attività di salvataggio delle ONG.

La normativa in commento, a parere di molti, contrasta con l’art. 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che impone il soccorso in mare a chi versi in situazione di pericolo.

Il diritto alla vita, del resto, è tutelato anche dall’articolo 2 CEDU, il quale “obbliga gli Stati a prendere misure per prevenire la perdita di vite umane”. In realtà regimi autorizzatori e sanzionatori particolarmente gravosi potrebbero ostacolare le attività di ricerca e soccorso, con possibili ricadute sulla vita di tante persone.

Gli artt. 15-17, Capo V:Politiche demografiche e lavoro”.

Le norme del Capo V della iniziativa legislativa in commento (artt. 15-17) prevedono misure a favore delle coppie che sono cittadini italiani da oltre 12 mesi, meglio se cittadini jure sanguinis.

Per questi ultimi e per i loro discendenti, anzi, sono previste incentivi di rientro in patria (art. 16: “Rientro degli italo-discendenti”).

Da segnalare, tra le varie amenità del Capo V anche la previsione di un bonus di € 3.000 “per ogni figlio nato da genitori entrambi italiani da almeno 12 mesi”, elevabile “fino a 10.000 euro per il terzo figlio e successivi[24].

Il bonus, così come le altre misure a favore degli italiani sono coperte da un apposito “Fondo per la Natalità Italiana” (art. 17)[25], anch’esso sfornito di adeguata copertura.

Un accenno merita anche l’art. 15, che abroga la Programmazione annuale dei flussi dei lavoratori stranieri, di cui all’art. 3 del d.lgs. n.286/1998. L’ingresso dei predetti lavoratori, secondo le disposizioni del comma 3 del precitato art. 15 avviene in base agli atti di programmazione di “validità non inferiore a tre anni”, con priorità per i lavoratori europei.

Art. 18 Sistema Nazionale di Monitoraggio

Tra le disposizioni finali e transitorie, merita una particolare menzione il Sistema nazionale di monitoraggio Anti – Sfruttamento”, di cui all’art. 18 della proposta di legge in discorso.

Il Sistema si regge su un “database condiviso su imprese, ONG e operatori coinvolti nei flussi migratori, integrato con il sistema giudiziario e amministrativo”.

La finalità perseguita è quella di contrastare lo sfruttamento dei migranti.

Il Sistema, nella genericità delle disposizioni che lo prevedono, tuttavia difetta delle garanzie di protezione dei dati personali.

Una simile circostanza pone il Sistema in contrasto sia con il Regolamento generale sulla protezione dei dati personali dell’Unione Europea, sia con l’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, per il quale ogni trattamento dei dati deve: a) avere una base giuridica certa, b) essere limitato alle finalità dichiarate, c) essere proporzionato agli obiettivi perseguiti.

Sul piano del nostro diritto interno, invece, un monitoraggio così esteso e privo di garanzie per chi vi è soggetto, come quello previsto dall’art. 18 della proposta di legge, rischia di assumere i tratti di un controllo generalizzato, con potenziali ricadute negative sulle libertà di iniziativa economica e di associazione, ex artt. 2, 18 e 41 Cost.

  • Considerazioni conclusive sulla proposta legislativa Remigrazione e Riconquista.

La proposta di legge in riferimento presenta davvero tanti aspetti critici, di forte impatto costituzionale e di rilevante contrasto con il diritto internazionale. Il suo stesso impianto complessivo collide con i fondamentali principi di proporzionalità, uguaglianza, pluralismo, non discriminazione e tutela delle minoranze e dei diritti inviolabili dell’Uomo.

Essa non si limita a rafforzare strumenti di gestione dei flussi dei lavoratori stranieri (potere di cui lo Stato italiano dispone certamente), ma intende ridefinire in senso marcatamente restrittivo l’equilibrio tra diritti e sicurezza, colpendo uno specifico gruppo sociale: i migranti.

Letta in modo sistematico, la proposta solleva numerosi interrogativi di compatibilità con la Costituzione italiana, il diritto Ue e gli obblighi internazionali in materia di diritti umani.

Sul piano umano, a sua volta, suscita un istintivo senso di disgusto, nausea, ribrezzo e ripulsa, soprattutto in chi ha letto la recente enciclica di Papa Leone XIV (Magnifica Humanitas), per la cattiveria che esprime. In pratica, la proposta di legge in questione giuridicizza la visione becera, arrogante e suprematista delle estreme destre nei confronti del forestiero, visto come uno “scarto sociale”, perché “diverso”, al di là della propaganda che copre anche questa iniziativa legislativa con ragioni di SICUREZZA.

La proposta di legge, in realtà, segna un pericoloso precedente, ripetibile anche per altri diversi, siano essi gay, zingari, ammalati gravi, o anche persone soltanto “politicamente diverse”. La proposta di legge in commento, in sostanza, annulla la dignità dei migranti e di chi li aiuta, perché non riconosce loro i “diritti inviolabili dell’uomo” (art. 2 Cost.).

Il riconoscimento di tali diritti ad ogni uomo che si trovi sul nostro territorio costituisce il caposaldo dei “Principi Fondamentali” della nostra Repubblica, compendiati nei primi 12 articoli della nostra Carta costituzionale. Essi costituiscono i Principi Supremi dell’ordinamento costituzionale, in quanto qualificano la struttura Democratica dello Stato, e la loro violazione compromette la stessa forma repubblicana del nostro Stato, oggetto della massima tutela giuridica (art. 139 Cost.).

La Corte Costituzionale ha chiarito che “accanto ai limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, espressamente previsti dal Costituente, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), esistono anche i limiti costituiti dal rispetto dei richiamati Principi Fondamentali che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana e costituiscono anch’essi altrettanti limiti di revisione costituzionale[26].

La proposta di legge in commento, proprio perché finisce per alterare la stessa forma repubblicana del nostro Stato, supera ogni limite di aggressione alla nostra Costituzione mai raggiunto finora.

Mi chiedo e Vi chiedo: fino a quando è pensabile che i giudici (italiani ed europei) potranno ancora continuare a difendere da soli i diritti umani e – con essi – i valori della libertà, della solidarietà, dell’uguaglianza e della democrazia?

Urge mobilitarsi.

È necessario che tutti gli spiriti autenticamente democratici si impegnino a promulgare e diffondere, con il loro operato, nuove regole di rispetto della democrazia e della libertà. Urge che i fascisti e gli sfruttatori dei migranti siano essi stessi remigrati. Dove? Nel loro “paese d’origine”, ossia nelle fogne dalle quali sono usciti dopo circa 80 anni.

È necessario un nuovo impegno politico e sociale, fermo e deciso, per la Reconquista, questa volta sì davvero cristiana, del nostro autentico sentimento nazionale, ispirato alla Pace, alla Solidarietà, all’Accoglienza, meglio esprimibile con il termineFiloxenia: l’Accoglienza dello Straniero, insieme al Timore degli Dei, costituiscono il nucleo storico della prima espressione scritta della Giustizia, rinvenibile nell’Odissea, affidata ad Ulisse, che la pronuncia appena giunto nella terra dei Feaci, dopo esser scampato a Polifemo.

È necessario che gli italiani ritornino al più presto alla piena consapevolezza della loro importanza nella unificante nozione di Popolo, che tutti li comprende, depositario della Sovranità nazionale (art. 1 Cost.), nel cui nome – del resto – vengono pronunciate le decisioni dei Giudici (art. 101, c.1, Cost.).

Urge ricostruire una coscienza sociale solidarista, eticamente e umanamente elevata, capace di orientare il Legislatore ancora una volta al Bene Comune, nel cui ambito devono essere ricompresi anzitutto i più bisognosi, i più deboli, ossia i diversi: tutti i diversi!

La strada che si ha davanti è irta di difficoltà. Un primo banco di prova potrebbe essere quello di bloccare l’iter della nuova legge elettorale. Se dovesse passare una simile legge, le estreme destre potrebbero anche avere una maggioranza tale da poter eleggere da sole il nuovo Presidente della Repubblica, con effetti devastanti sull’intero impianto costituzionale. Si ricorda, giusto per descrivere una delle tante conseguenze che potrebbero derivare da una simile evenienza, che i 15 giudici della Consulta sono nominati, in parti uguali tra loro, dal Presidente della Repubblica (1/3), dal Parlamento in seduta comune (1/3) e dalle Superiori Magistrature (1/3). Mi chiedo e Vi chiedo, cosa succederebbe se le destre finissero per nominare, da sole, il Presidente della Repubblica? La risposta e terribilmente semplice: almeno 10 dei 15 giudici costituzionali sarebbero dei neofascisti.

[1] Ricorda che mentre il Consiglio europeo è un’istituzione dell’Unione Europea (UE) che riunisce i leader dei 27 Stati membri per definire le priorità politiche generali dell’UE. Il Consiglio d’Europa, invece, è un’organizzazione internazionale separata dall’UE che si occupa di promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto in 46 paesi europei.

[2] Nel comunicato stampa, che è seguito a questa sentenza, si precisa quanto segue:

Con la sentenza numero 40, depositata oggi, la Corte costituzionale ha ritenuto inammissibile una questione sollevata dalla Corte di cassazione relativa alla disciplina del trattenimento in un centro per il rimpatrio dello straniero che abbia richiesto la protezione internazionale, ma ha invitato il legislatore a modificare l’attuale disciplina, per renderla pienamente conforme agli standard costituzionali oltre che agli obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea. La disciplina vigente in materia di asilo consente allo straniero che sia già trattenuto in un centro per l’esecuzione di un provvedimento di espulsione di presentare domanda di protezione internazionale. In questo caso, però, il questore può disporne l’ulteriore trattenimento, in particolare quando vi siano fondati motivi per ritenere che la domanda sia pretestuosa, e cioè “presentata al solo scopo di ritardare o impedire l’esecuzione dell’espulsione”. Questo nuovo provvedimento di trattenimento deve essere convalidato dalla corte d’appello territorialmente competente in conformità all’articolo 13 della Costituzione, che prevede la necessaria convalida di ogni provvedimento restrittivo della libertà personale da parte dell’autorità giudiziaria. Nell’ipotesi poi in cui la corte d’appello non convalidi il provvedimento, il questore ha la possibilità di adottare, entro le quarantotto ore successive, un ulteriore provvedimento di trattenimento, soggetto anch’esso a convalida da parte della corte d’appello, quando vi sia rischio di fuga o lo straniero sia ritenuto pericoloso per l’ordine o la sicurezza pubblica. In queste quarantotto ore, lo straniero continua a restare trattenuto nel centro. La Corte di cassazione dubitava della legittimità costituzionale di questa disciplina, che stabilisce un trattenimento automatico dello straniero per quarantotto ore, nonostante la mancata convalida del precedente provvedimento del questore da parte della corte d’appello. Secondo la Cassazione, questa previsione sarebbe incompatibile con l’articolo 13 della Costituzione, che stabilisce che un provvedimento restrittivo adottato dall’autorità di pubblica sicurezza non convalidato dal giudice si intende revocato e resta privo di ogni effetto. La Consulta ha ritenuto che la questione posta dalla Corte di cassazione non fosse rilevante per la decisione del procedimento principale. Quest’ultimo aveva infatti unicamente a oggetto la sussistenza dei presupposti dell’ultimo provvedimento di trattenimento (motivato sulla base del rischio di fuga e di pericolo per la sicurezza pubblica), e non invece la legittimità del trattenimento nel lasso di tempo intercorrente tra la mancata convalida del provvedimento precedente e l’adozione del nuovo provvedimento. Di qui l’inammissibilità della questione. La Corte ha peraltro colto l’occasione per sottolineare la legittimità dell’“obiettivo del legislatore di evitare che la mera presentazione di una domanda di protezione internazionale da parte di uno straniero comporti automaticamente il venir meno del suo trattenimento in vista dell’esecuzione dell’espulsione (…), e ciò specialmente quando lo straniero abbia commesso gravi reati e possa sottrarsi all’espulsione ove lasciato in libertà”. È necessario, in effetti, scoraggiare “abusi del procedimento di asilo, onde evitare che tale strumento – che è ancor oggi di vitale importanza per assicurare la protezione dello straniero contro persecuzioni o altri gravi pericoli nel suo paese d’origine – venga strumentalmente utilizzato al solo scopo di evitare o ritardare l’esecuzione di legittimi provvedimenti di espulsione”. Tuttavia, ha proseguito la Corte, questo obiettivo “deve essere perseguito attraverso modalità pienamente conformi non solo al diritto dell’Unione, ma anche alle esigenze di tutela della libertà personale desumibili, nel nostro ordinamento, dall’art. 13 Cost. Norma, quest’ultima, che condiziona a stringenti regole procedurali le sue possibili limitazioni nei confronti di cittadini e stranieri, a garanzia contro possibili arbitri dell’autorità di pubblica sicurezza, dell’autorità giudiziaria e dello stesso legislatore”. Roma, 27 marzo 2026

[3] Le Massime più importanti di questa Sentenza, sono le seguenti:

La misura del trattenimento dello straniero presso centri di permanenza per i rimpatri comporta una situazione di assoggettamento fisico all’altrui potere, indice dell’attinenza alla sfera della libertà personale: la stessa non può essere adottata, pertanto, al di fuori delle garanzie dell’art. 13 Cost., le quali non subiscono attenuazioni rispetto agli stranieri. Gli interessi pubblici incidenti sulla materia dell’immigrazione non possono, infatti, scalfire il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani.

Il procedimento di convalida del provvedimento del questore che dispone il trattenimento dello straniero è deputato a verificare, entro le quarantotto ore successive alla trasmissione degli atti, l’osservanza dei termini e la sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 13 e 14 t.u. immigrazione, secondo le cadenze stabilite dall’art. 13, terzo comma, Cost. e nel rispetto della riserva di giurisdizione in esso contenuta.

[4]Sul sito del Governo si legge il disappunto del Governo medesimo per tale decisione. Testualmente: Sorprende la decisione della Corte di Giustizia UE in merito ai Paesi sicuri di provenienza dei migranti illegali. Ancora una volta la giurisdizione, questa volta europea, rivendica spazi che non le competono, a fronte di responsabilità che sono politiche. La Corte di Giustizia Ue decide di consegnare a un qualsivoglia giudice nazionale la decisione non sui singoli casi, bensì sulla parte della politica migratoria relativa alla disciplina dei rimpatri e delle espulsioni degli irregolari. Così, ad esempio, per l’individuazione dei cosiddetti Paesi sicuri fa prevalere la decisione del giudice nazionale, fondata perfino su fonti private, rispetto agli esiti delle complesse istruttorie condotte dai ministeri interessati e valutate dal Parlamento sovrano. È un passaggio che dovrebbe preoccupare tutti – incluse le forze politiche che oggi esultano per la sentenza – perché riduce ulteriormente i già ristretti margini di autonomia dei Governi e dei Parlamenti nell’indirizzo normativo e amministrativo del fenomeno migratorio. La decisione della Corte indebolisce le politiche di contrasto all’immigrazione illegale di massa e di difesa dei confini nazionali.  È singolare che ciò avvenga pochi mesi prima della entrata in vigore del Patto Ue su immigrazione e asilo, contenente regole più stringenti, anche quanto ai criteri di individuazione di quei Paesi: un Patto frutto del lavoro congiunto della Commissione, del Parlamento e del Consiglio dell’Unione europea. Il Governo italiano per i dieci mesi mancanti al funzionamento del Patto europeo non smetterà di ricercare ogni soluzione possibile, tecnica o normativa, per tutelare la sicurezza dei cittadini.

[5]Gli orientamenti interpretativi della CGUE hanno riguardato: a) Il concetto di “Sicurezza”. La designazione di uno Stato come sicuro esige che non vi siano persecuzioni, minacce o torture per nessun individuo. Non è possibile definire sicuro un Paese se specifiche categorie di persone (es. dissidenti politici, orientamenti sessuali specifici, minoranze) sono a rischio; b) Il Ruolo del Giudice Nazionale. i giudici nazionali e di frontiera hanno il dovere e l’obbligo di esercitare un controllo giurisdizionale effettivo. Hanno il potere di disapplicare le norme interne che ostino a tale controllo, garantendo così il diritto al ricorso effettivo sancito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE., c) la Trasparenza delle fonti. Le informazioni e i criteri sui cui si basa la decisione di inserire uno Stato nella lista dei Paesi sicuri devono essere chiari, verificabili, aggiornati e accessibili.

[6] Elenco dei Paesi sicuri stilato dall’Italia. La lista italiana dei Paesi d’origine considerati “sicuri” comprende 19 Stati, formalizzati e aggiornati tramite specifici decreti-legge: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde, Costa d’Avorio, Egitto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Nord, Marocco, Montenegro, Perù, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Tunisia.

[7] l nuovo Patto UE sulla migrazione e l’asilo non è un singolo provvedimento, ma un pacchetto legislativo organico composto da 10 atti vincolanti, nello specifico 9 regolamenti e 1 direttiva. Il Patto, quindi, è un insieme di nuove norme volte a regolare la gestione della migrazione e a creare un sistema comune di asilo.

[8] Le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono organi amministrativi istituiti presso le Prefetture italiane. Hanno il compito di valutare le richieste di asilo e decidere se concedere lo status di rifugiato, oppure la protezione sussidiaria (il permesso di soggiorno per protezione sussidiaria è una misura di carattere internazionale, costituito da un documento di durata quinquennale, rilasciato ai cittadini stranieri che non possiedono i requisiti per lo status di rifugiato, ma che rischierebbero un grave danno come condanna a morte, tortura o violenza da conflitto se tornassero nel loro Paese d’origine) oppure ancora laprotezione complementare o speciale (il permesso di soggiorno per Protezione Speciale è una misura di rilievo soltanto nazionale, rilasciato nei casi in cui non si ottiene asilo, ma sussistono gravi motivi umanitari, familiari o il rischio di trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio. Dopo le modifiche introdotte dal “Decreto Cutro” (Legge n. 50/2023) e dal Nuovo Patto europeo, questo permesso presenta regole molto stringenti ed ha una validità di 1 o 2 anni e può essere convertito in permesso per motivi di lavoro solo per le pratiche presentate prima dell’entrata in vigore della riforma del 2023. Il semplice radicamento sociale o l’integrazione lavorativa non sono più sufficienti per ottenerlo.

Ricorda che lo status di rifugiato, invece, comporta una forma di protezione internazionale che tutela i cittadini stranieri o apolidi che rischiano persecuzioni nel proprio Paese a causa di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un gruppo sociale. Esso garantisce il diritto di asilo e l’accesso ai documenti di viaggio equivalenti al passaporto e si basa sul principio cardine del “non respingimento“: principio che vieta di rispedire una persona in un luogo dove la sua vita o libertà sarebbero minacciate. Le basi legali e la definizione di questo status sono regolate principalmente dalla Convenzione di Ginevra del 1951 e, nell’ordinamento italiano ed europeo, dal Decreto Legislativo 251/2007. Lo status viene riconosciuto a chiunque si trovi fuori dal Paese di cui è cittadino e non possa (o non voglia) avvalersi della sua protezione a causa di un fondato timore di persecuzione. In Italia, la pratica per la sua concessione fa parte dell’iter per la protezione internazionale, gestito tramite il Ministero dell’Interno. Il riconoscimento di tale status comporta il diritto a: 1) Un permesso di soggiorno per asilo politico della durata di 5 anni (rinnovabile); 2) un documento di viaggio per rifugiati (con cui viaggiare all’estero, tranne che nel Paese di origine); 3) l’accesso all’istruzione, all’assistenza sanitaria e al mercato del lavoro; 4) la possibilità di richiedere la cittadinanza italiana dopo 5 anni di residenza legale sul territorio (è una tempistica più breve rispetto ad altre forme di soggiorno).

[9] La Procedura accelerata di Frontiera è un iter amministrativo d’urgenza. Serve a esaminare le domande di asilo presentate direttamente ai valichi di frontiera o nelle zone di transito. L’obiettivo è decidere in tempi rapidissimi se il migrante ha diritto alla protezione o se deve essere respinto. La procedura scatta in presenza di specifici presupposti oggettivi: a) provenienza da un Paese Sicuro (il richiedente asilo è cittadino di uno dei 19 Stati inclusi nella lista ufficiale italiana); b) tentativo di eludere i controlli (il migrante è stato fermato dopo aver evitato o tentato di evitare i controlli di frontiera), c) domanda reiterata (il richiedente ha presentato una nuova domanda di asilo dopo che la prima è stata rigettata, senza addurre nuovi elementi).

Tutto l’iter si deve concludere entro un massimo di 28 giorni. I passaggi sono scanditi da scadenze rigidissime: a) I Fase: Trattenimento (Fino a 30 giorni): Il migrante viene trattenuto in un centro di frontiera (o nei CPR, inclusi quelli in Albania) per il tempo strettamente necessario a verificare l’identità e il diritto a entrare nel territorio; b) II Fase: Esame della Questura: Le autorità di polizia provvedono all’identificazione, al fotosegnalamento e alla verbalizzazione della domanda d’asilo; c) III Fase: Decisione della Commissione Territoriale (Entro 7 giorni): La Commissione per il diritto di asilo convoca il migrante per un’audizione e deve emettere un verdetto (accoglimento, rigetto per manifesta infondatezza o esclusione). Se la Commissione rigetta la domanda, il migrante può fare ricorso al Tribunale civile ordinario: il ricorso va presentato entro 14 giorni (invece dei normali 30) e non sospende automaticamente l’espulsione: il richiedente deve chiedere esplicitamente al giudice una sospensiva d’urgenza per non essere rimpatriato subito.

Quando il giudice non convalida o dichiara illegittimo il trattenimento, l’effetto immediato è l’obbligo di liberazione del migrante, poiché decade la base legale per la privazione della sua libertà personale. Le conseguenze pratiche, si dividono in base al luogo in cui l’immigrato si trova:

  1. a) Se il migrante si trova in Albania, allora si ha il rientro immediato in Italia, perché il territorio albanese è extra-UE). Una volta sbarcato in Italia, al migrante viene concesso l’accesso regolare al territorio per proseguire l’iter della sua domanda.
  2. b) Se il migrante si trova in Italia (in un CPR o zona di frontiera), allora si ha l’immediato rilascio e il migrante torna in stato di libertà, in attesa della decisione finale sulla sua protezione, con assegnazione al sistema di accoglienza ordinario dei CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria, che sono strutture temporanee gestite dalle Prefetture per i richiedenti asilo in attesa di risposta) o dei centri SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione, che sono invece il sistema di seconda accoglienza dei Comuni per chi ha già ottenuto la protezione internazionale, focalizzati sull’autonomia di vita del migrante).

In sostanza, la mancata convalida dei presupposti applicativi della Procedura accelerata di Frontiera comporta l’uscita da tale procedura e la domanda di asilo viene ricanalizzata nella procedura ordinaria. Il migrante non riceverà più una risposta in 28 giorni, ma attenderà l’audizione della Commissione Territoriale secondo i tempi normali (che spesso richiedono diversi mesi o oltre un anno), durante i quali ha diritto a un permesso di soggiorno provvisorio per richiesta asilo e, dopo 60 giorni, alla possibilità di lavorare regolarmente. Se il trattenimento viene giudicato illegittimo a causa di un grave errore dell’amministrazione o per violazione dei termini di legge, il migrante (assistito da un avvocato) può fare causa allo Stato italiano per chiedere il risarcimento del danno da ingiusta detenzione per ogni giorno trascorso all’interno del centro.

[10] Un “Paese con un tasso di riconoscimento della protezione inferiore al 20% a livello europeo” indica uno Stato di origine i cui cittadini vedono accolta la propria domanda di asilo nell’Unione Europea meno di 1 volta su 5. Questo dato viene calcolato annualmente da Eurostat, confrontando il numero totale delle decisioni positive con il totale delle decisioni emesse.

Si ricorda che Eurostat è l’Ufficio statistico dell’UE, ossia una Direzione Generale della Commissione Europea con funzione di rilevazione, elaborazione e conservazione di dati statistici.

[11] Il principio di non refoulement (o divieto di respingimento) è un caposaldo del diritto internazionale. Esso vieta agli Stati di espellere o respingere una persona verso un Paese in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate, o in cui rischierebbe torture e trattamenti inumani. Questo principio è sancito principalmente dall’Articolo 33 della Convenzione di Ginevra del 1951 sui rifugiati. Nel corso degli anni, la sua portata è stata ampliata e resa applicabile a tutti gli individui (a prescindere dal riconoscimento dello status di rifugiato) attraverso diversi trattati internazionali, tra cui: la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU), tramite l’Articolo 3; la Convenzione contro la tortura ed altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti (CAT); la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea(Articoli 18 e 19)

[12] Eurodac (European Asylum Dactyloscopy Database) è la banca dati biometrica centrale dell’Unione europea. Istituita nel 2000, raccoglie le impronte digitali e altre informazioni identificative per determinare quale Stato membro sia responsabile dell’esame di una domanda di asilo (in base al Regolamento di Dublino). Essa include: a) i richiedenti asilo di età superiore ai 14 anni, b) chi è stato fermato per attraversamento irregolare delle frontiere esterne dell’UE e c) chi soggiorna illegalmente nel territorio di uno Stato membro. Gli Stati membri acquisiscono le impronte digitali e le trasmettono al sistema centrale, che le confronta con quelle già presenti.

Lo scopo principale di Eurodac è quello di evitare domande multiple di accoglienza. Se viene rilevata una registrazione precedente, lo Stato in cui è stata depositata la prima impronta diventa solitamente responsabile della gestione della pratica, evitando così domande multiple in Paesi diversi (fenomeno noto come asylum shopping). Il sistema è stato profondamente riformato ed esteso con il nuovo Regolamento Eurodac (parte del Patto europeo sulla migrazione e l’asilo). Oltre alle impronte digitali, il sistema aggiornato consente di registrare immagini facciali, documenti di viaggio e dati più precisi sui movimenti secondari all’interno dell’UE. È utilizzato dalle autorità di polizia e dagli organi competenti di 31 Paesi (i 27 Stati membri dell’UE, più Norvegia, Svizzera, Islanda e Liechtenstein).

[13] Il Sistema d’Informazione Schengen (SIS), operativo dal 1995, è la più grande banca dati europea per la sicurezza e la gestione delle frontiere. Consente alle autorità di polizia e giudiziarie di condividere informazioni su persone ricercate, scomparse, o soggette a divieto d’ingresso, oltre a beni rubati o smarriti.

[14] Iniziata simbolicamente nel 722 con la battaglia di Covadonga, l’espansione si concluse il 2 gennaio 1492 con la resa di Granada ai re cattolici, Ferdinando e Isabella.

[15] La dichiarazione dei diritti umani è stata approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite a Parigi il 10 dicembre 1948.

[16] Il Patto internazionale sui diritti civili e politici delle Nazioni Unite è frutto della Convenzione internazionale sui diritti civili e politici: un trattato delle Nazioni Unite nato dall’esperienza della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, adottato nel 1966 ed entrato in vigore il 23 marzo del 1976.

[17] Tra i precedenti, v. sent. 63/2019, con la quale è stato stabilito che anche per le sanzioni amministrative a carattere punitivo trova applicazione il principio di retroattività della legge più favorevole (lex mitior), estendendo ad esse una garanzia tipica del sistema penale; Sent. 68/2021, con la quale è stata ammessa la revocabilità di una sanzione amministrativa punitiva definitiva (che abbia natura sostanzialmente penale) qualora la norma sanzionatoria venga dichiarata successivamente illegittima, facendo cedere il vincolo del giudicato; Sent. n. 185/2021, con la quale è stato affermato il principio di proporzionalità delle sanzioni amministrative, imponendo che la risposta sanzionatoria sia adeguata alla concreta gravità della violazione, per modalità della condotta e – soprattutto – per “caratura” del bene-valore leso; Sent. n. 223/2018, con la quale sono stati fissati i limiti dell’irretroattività delle norme che prevedono sanzioni amministrative, stabilendo che quelle punitive introdotte per effetto di depenalizzazione non possono essere applicate retroattivamente se risultano complessivamente più sfavorevoli rispetto al trattamento penale previgente.

Queste pronunce hanno costruito un vero e proprio statuto costituzionale delle sanzioni amministrative, equiparando progressivamente il loro trattamento alle sanzioni penali.

[18] Si ricorda che il permesso di soggiorno per Protezione Speciale è una misura di rilievo soltanto nazionale, che si adotta nei casi in cui non si ottiene l’asilo, ma sussistono gravi motivi umanitari, familiari o il rischio di trattamenti inumani e degradanti in caso di rimpatrio.

[19] L’art. 3 CEDU prevede il divieto assoluto di tortura e di trattamenti inumani o degradanti. Da notare che questo diritto è inderogabile e non può essere sospeso nemmeno in situazioni di emergenza nazionale o di pericolo pubblico)

[20] Art. 30-bis Disposizioni in materia di rimpatri volontari assistiti (modifica l’art. 14-ter del T.U. Immigrazione nei termini che seguono) .1). All’articolo 14-ter del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25/7/1998, n.286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo le parole: «anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri,» sono inserite le seguenti: «con il Consiglio nazionale forense,»; b) al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la corresponsione ai singoli rappresentanti legali, da parte del Consiglio nazionale forense, dei compensi ad essi spettanti, ai sensi del comma 3-bis»;  c) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Al rappresentante legale munito di mandato, che ha fornito assistenza al cittadino straniero nella fase di presentazionedella richiesta di partecipazione ad un programma di rimpatrio volontario assistito, è riconosciuto, ad esito della partenza dello straniero, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 2». 2) Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 246.000 per l’anno 2026 OMISSIS

[21] Il testo oggi vigente dell’art. 14-ter del T.U. sulla immigrazione (d.lgs. n.286/1998), è il seguente:

Art. 14-ter.  Programmi di rimpatrio assistito

  1. Il Ministero dell’interno, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, attua, anche in collaborazione con le organizzazioni internazionali o intergovernative esperte nel settore dei rimpatri, con gli enti locali e con associazioni attive nell’assistenza agli immigrati, programmi di rimpatrio volontario ed assistito verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi, salvo quanto previsto al comma 3.
  2. Con decreto del Ministro dell’interno sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito, fissando criteri di priorità che tengano conto innanzitutto delle condizioni di vulnerabilità dello straniero di cui all’articolo 19, comma 2-bis, e della provenienza da Stati o territori con i quali non sono in vigore accordi di riammissione nonché i criteri per l’individuazione delle organizzazioni, degli enti e delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo, per l’individuazione dei rappresentanti di cui al comma 3-bis e per la corresponsione ai medesimi dei compensi ad essi spettanti.
  3. Nel caso in cui lo straniero irregolarmente presente nel territorio è ammesso ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1, la prefettura del luogo ove egli si trova ne dà comunicazione, senza ritardo, alla competente questura, anche in via telematica. Fatto salvo quanto previsto al comma 6, è sospesa l’esecuzione dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 10, comma 2, 13, comma 2 e 14, comma 5-bis. È sospesa l’efficacia delle misure eventualmente adottate dal questore ai sensi degli articoli 13, comma 5.2, e 14, comma 1-bis. La questura, dopo avere ricevuto dalla prefettura la comunicazione, anche in via telematica, dell’avvenuto rimpatrio dello straniero, avvisa l’autorità giudiziaria competente per l’accertamento del reato previsto dall’articolo 10-bis, ai fini di cui al comma 5 del medesimo articolo.

3-bis. Al rappresentante munito di mandato, che ha fornito assistenza allo straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito, e nel relativo procedimento, è riconosciuto, a conclusione del procedimento medesimo, un compenso pari alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 2, per il triennio 2026-2028, in coerenza con la programmazione dei pertinenti fondi europei.

  1. Nei confronti dello straniero che si sottrae al programma di rimpatrio, i provvedimenti di cui al comma 3 sono eseguiti dal questore con l’accompagnamento immediato alla frontiera, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, anche con le modalità previste dall’articolo 14.
  2. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli stranieri che:
  3. a) hanno già beneficiato dei programmi di cui al comma 1;
  4. b) si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4, lettere a) e f), ovvero non hanno ottemperato a uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorità in applicazione del medesimo articolo 13, comma 13;
  5. c) siano destinatari di un provvedimento di espulsione come sanzione penale o come conseguenza di una sanzione penale ovvero di un provvedimento di estradizione o di un mandato di arresto europeo o di un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale.
  6. Gli stranieri ammessi ai programmi di rimpatrio di cui al comma 1 trattenuti nei Centri di permanenza per i rimpatri rimangono nel Centro fino alla partenza, nei limiti della durata massima prevista dall’articolo 14, comma 5. (2)
  7. Al finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario assistito di cui al comma 1 si provvede OMISSIS.

[22] Si ricorda che per alcune organizzazioni internazionali di tutela dei diritti dei migranti, come UHHCR e l’Organizzazione Internazionale di Migrazione, è necessario che vi sia una esaustiva spiegazione al migrante dei profili di convenienza al rimpatrio o alla permanenza nello stato ospitante, se si vuole rendere effettivo il carattere “volontario” del rimpatrio stesso e non scadere in “forme mascherate di espulsione”.

[23] Con l’acronimo “Zona SAR” si intende la Zona di Ricerca e Salvataggio di competenza italiana: circa 500.000 Km quadrati, pari ad 1/5 del mare.

[24] Cosa succede se uno soltanto dei genitori è italiano “verace”?

[25] La norma sul Fondo per la natalità prevede una forma di copertura finanziaria del tutto carente, in quanto approssimativa, incerta ed aleatoria.

[26] V. Corte Costituzionale sent. 29 dicembre1988, n.1146. 

Please follow and like us:
fb-share-icon
Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial
WhatsApp
YouTube
Copy link
URL has been copied successfully!