Validità dei Trasferimenti immobiliari in sede di separazione o divorzio – effetto traslativo immediato senza passare dal Notaio!

Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021 n. 21761: è valido il trasferimento immobiliare in esecuzione di accordi di separazione o divorzio?

Sul punto si è espressa la sentenza a Sezioni Unite Cassazione 29 luglio 2021 n. 21761

Gli Ermellini, a risoluzione di una questione di massima di particolare importanza, hanno indicato che è ben possibile procedere in sede di divorzio o separazione al trasferimento di beni mobili o immobili in favore dei coniugi o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento.

Le clausole dell’accordo di divorzio a domanda congiunta, o di separazione consensuale, che riconoscano ad uno o ad entrambi i coniugi la proprietà esclusiva di beni mobili o immobili, o di altri diritti reali, ovvero ne operino il trasferimento a favore di uno di essi, o dei figli, al fine di assicurarne il mantenimento, sono pertanto valide, in quanto il predetto accordo, inserito nel verbale di udienza, redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di ciò che in esso è stato attestato, assume forma di atto pubblico ex art. 2699 c.c. e costituisce, dopo la sentenza di divorzio ovvero dopo l’omologazione, valido titolo per la trascrizione ex art. 2657 c.c., presupponendo la validità dei trasferimenti l’attestazione del cancelliere che le parti abbiano prodotto gli atti e rese le dichiarazioni di cui all’art. 29, comma 1-bis, della l. n. 52 del 1985.

L’obbligo di mantenimento nei confronti della prole ben può essere adempiuto, dunque, con l’attribuzione definitiva di beni, o con l’impegno ad effettuare detta attribuzione, piuttosto che attraverso una prestazione patrimoniale periodica, sulla base di accordi costituenti espressione di autonomia contrattuale, con i quali vengono, peraltro, regolate solo le concrete modalità di adempimento di una prestazione comunque dovuta.

La Suprema Corte aggiunge poi che l’obbligo di mantenimento dei figli minori (ovvero maggiorenni non autosufficienti) può essere, per vero, legittimamente adempiuto dai genitori nella crisi coniugale mediante un accordo che, in sede di separazione personale o di divorzio, attribuisca direttamente o impegni il promittente ad attribuire la proprietà di beni mobili o immobili ai figli, senza che tale accordo integri gli estremi della liberalità donativa, ma assolvendo esso, di converso, ad una funzione “solutorio-compensativa” dell’obbligo di mantenimento. L’accordo in parola, comporta l’immediata e definitiva acquisizione al patrimonio dei figli della proprietà dei beni che i genitori abbiano loro attribuito, o si siano impegnati ad attribuire; di talché, in questa seconda ipotesi, il correlativo obbligo, è suscettibile di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 cod. civ.

La questione centrale affrontata da Cassazione Sezioni Unite 29 luglio 2021, n. 21761 è quella di valutare se sia possibile il trasferimento immobiliare tramite accordi di separazione o divorzio, nel senso che tale accordo sia idoneo al trasferimento e alla trascrizione senza la necessità ad esempio di un passaggio tramite atto notarile. Chiaramente non vi sono problemi di forma se le parti si accordano per il trasferimento con l’impegno ad eseguirlo con rogito notarile dopo la formalizzazione della separazione consensuale o del divorzio.  Ma è significativamente rilevante l’orientamento secondo il quale in sede di divorzio congiunto e di separazione consensuale siano ammissibili accordi tra le parti, che non si limitino all’assunzione di un mero obbligo preliminare, ma attuino in via diretta ed immediata il trasferimento della proprietà di beni o di altro diritto reale sugli stessi.

In relazione all’aspetto della forma, la sentenza richiamata indica che “è evidente che il verbale dell’udienza di comparizione dei coniugi redatto dal cancelliere ai sensi dell’art. 126 cod. proc. civ., che – per intanto – realizza l’esigenza della forma scritta dei trasferimenti immobiliari, richiesta dall’art. 1350 cod. civ., è – come dianzi detto – un atto pubblico avente fede privilegiata, fino a querela di falso, sia della provenienza dal cancelliere che lo redige e degli atti da questi compiuti, sia dei fatti che egli attesta essere avvenuti in sua presenza.  Ciò in quanto al cancelliere (esattamente come al giudice) compete la qualifica di pubblico ufficiale e lo svolgimento delle formalità relative all’udienza, ivi compresa la stesura del verbale, rientra nell’esercizio di una pubblica funzione (cfr. art. 357 c.p.); sicché gli atti redatti o formati con il suo concorso, nell’ambito delle funzioni al medesimo attribuite, e con l’osservanza delle formalità prescritte dalla legge, costituiscono atti pubblici ai sensi dell’art. 2699 c.c.”

In sostanza per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione  con l’atto giudiziario che ratifica l’accordo di separazione o di divorzio oggi è possibile trasferire i beni immobili da un coniuge all’altro o a favore dei figli, senza passare obbligatoriamente dal Notaio, passaggio necessariamente richiesto negli anni addietro.

Secondo tale posizione aperturistica, che vede negli accordi di separazione e divorzio una “negoziazione globale” di tutti i rapporti tra i coniugi, individuando un vero e proprio “contratto di definizione della crisi coniugale”, idoneo ad abbracciare ogni forma di costituzione e di trasferimento di diritti patrimoniali, compiuti con o senza controprestazione, in occasione della crisi coniugale, l’effetto traslativo è dunque immediato e definitivo, con neutralizzazione di costi, spese, tasse e diseconomie.

Il richiamato e senza dubbio “virtuoso” principio rispetto all’annosa questione dei trasferimenti immobiliari in seno agli accordi separativi e divorzili e, in specie, quella inerente alla possibilità di attribuire agli accordi della “crisi coniugale” aventi a oggetto trasferimenti immobiliari, valore sostanziale di preliminare ovvero di atto traslativo definitivo, esprimendosi in senso favorevole all’effetto di atto traslativo definitivo, segna una svolta importante, anche perché se uno dei due coniugi, dopo la pronuncia della separazione o del divorzio non adempisse all’obbligo assunto nel verbale, l’altro coniuge avrebbe come unico rimedio il ricorso all’azione di adempimento coattivo (art. 2932 c.c.), e ciò si tradurrebbe in un allungamento dei tempi di definizione della crisi coniugale e in un aumento esponenziale dei costi, che inciderebbe su una situazione economica spesso fragile e compromessa.

L’auspicato orientamento rende oggi possibile la ipotizzata composizione degli assetti (separativi e divorzili) dei rapporti fra le parti e la prole approcciandoli secondo il criterio della “contestualità”, nella complessiva ottica della veloce e definitiva sistemazione dei rapporti ed  interessi pendenti.

Avv. Antonella Virgilio

Patrocinante presso la Suprema Corte di Cassazione e la Corte Europea dei diritti dell’Uomo

avv.avirgilio@gmail.com