Giornata della Memoria

Nella mattinata di sabato 27 gennaio 2024 dalle ore 10.50 alle ore 13.20 presso l’IPU, Istituto

Universitario Progetto Uomo, sede aggregata della Tuscia dell’Università Pontificia Salesiana, si è tenuto il Seminario sulla Giornata della Memoria.

Il seminario intendeva promuovere un’occasione di riflessione su quanto la storia insegni, sulla necessità che questi insegnamenti non vengano mai dimenticati e ricordando, attraverso un approfondimento storico circa la presenza degli ebrei nel territorio dell’Alta Tuscia, che tale storia non è così lontana come l’immaginario comune si aspetta.  

Dopo i saluti istituzionali del prof. Nisati, Coordinatore dell’Area Didattica e Professore Stabile dell’Istituto, il seminario ha visto il susseguirsi di cinque differenti interventi, ognuno dei quali non ha percorso le canoniche strade tracciate.  

Il primo intervento, a carattere storico, è stato tenuto dalla professoressa Mazzini.  

L’intervento è cominciato con la presentazione del quadro La memoria di René Magritte del 1948. Perché Magritte? Perché essendo un artista può permettersi, attraverso le raffigurazioni astratte e il tratto pittorico, di esprimere, a tre anni dalla fine degli orrori consumati sul suolo europeo, una sua esigenza di raffigurare un qualcosa che lui ha paura si possa perdere nel tempo. È la stessa angoscia che Primo Levi esterna nei suoi scritti e che rappresenta un sentimento collettivo.  

È bene capire che non si incontra la Giornata della Memoria nel 2000 casualmente, perché l’Unione Europea ha deciso che bisogna ricordare e costruire un’identità sopra un certo evento. Come la storia insegna, c’è dietro un percorso di conoscenza della memoria, di politiche e di commemorazioni. Dietro il 27 gennaio 2000 ci sono, infatti, delle angosce collettive sedimentate nel tempo che portano ad una istituzionalizzazione della giornata della memoria. Anche la scelta della data della commemorazione è frutto di un percorso di conoscenza. Come ricorda la legge stessa, la data rappresenta l’anniversario dell’abbattimento dei cancelli di Auschwitz.  

Essendo il processo storico, un processo di stratificazione, per arrivare a comprendere i meccanismi che hanno portato oggi ad istituzionalizzare tale giornata, dobbiamo ripercorrere la questione analizzandola storicamente.  

Durante il Secondo conflitto mondiale (1939-1945) circa 6 milioni di Ebrei vennero uccisi dai nazisti del Terzo Reich. Alla base dello sterminio vi fu un’ideologia antisemita che affondava le sue radici nel libro Mein Kampf (“la mia battaglia”) di A. Hitler. Alla “soluzione finale”, così chiamata dai nazisti, si arrivò attraverso un processo di progressiva marginalizzazione degli ebrei dalla società. Le leggi di Norimberga del 1935 legittimavano il boicottaggio economico e l’esclusione sociale e dal 1938, ed in particolare dalla “notte dei cristalli” (8-9 novembre 1938, quando tutte le sinagoghe furono date alle fiamme e i negozi ebraici devastati), la repressione subì un’accelerazione che sarebbe sfociata nella decisione, presa dai vertici nazisti, di porre fine alla questione ebraica attraverso lo sterminio sistematico.  

Tra il 1945 e il 1960 l’Italia, appena uscita dalla dittatura fascista, nega la memoria di ciò che era accaduto al popolo ebraico. La memoria, legata alla persecuzione fascista prima e agli eventi in seguito avvicendatisi nel corso della guerra, è stata per i primi dieci anni post liberazione mantenuta vitale nel ricordo tenuto vivo esclusivamente entro gli spazi comunitari ebraici. L’elaborazione, dunque, della persecuzione ebraica è stata per un lungo periodo di tempo rimossa dalla storia nazionale, che ha preferito declinare le proprie responsabilità a favore di un’eccessiva accentuazione del ruolo giocato dall’occupazione nazista nel corso della fase propriamente sterminazionista degli ebrei sia italiani che stranieri (1943-1945).  

Nel decennio degli anni sessanta la memoria della Shoah compie il salto dalla dimensione di ricordo privato a dimensione propriamente pubblica. Una serie di eventi verificatesi a livello nazionale ed internazionale portarono a modificare in maniera incisiva il quadro delle memorie fino a quel momento ufficiali e predominanti. Un evento su tutti fu il processo, istituito a Gerusalemme nel 1961, contro l’Obersturmbannführer delle SS Adolf Eichmann.  

Il secondo intervento della mattinata è stato tenuto dalla professoressa Cangi a proposito del concetto di Genocidio. Il concetto è stato codificato da Raphael Lemkin, un avvocato ebreo polacco, che cerca di codificare inizialmente questo termine facendo riferimento non al Genocidio degli Ebrei in Europa ma a quello degli Armeni avvenuto nel 1915.  

È bene sin da subito precisare che il Genocio è sempre stato presente nella storia umana, dice la professoressa, ed ha delle caratteristiche assolutamente comuni e riproponibili, quantomeno in quelli che vengono considerati universalmente riconosciuti come tali, anche dagli storici, che sono: quello armeno (considerato l’archetipo), quello degli Ebrei e quello del Ruanda. Da un punto di vista giuridico, in realtà, ci sono stati altri riconoscimenti di genocidi, come ad esempio quello avvenuto nell’ex Jugoslavia nei primi del novecento ma anche lo sterminio dei Meli da parte degli ateniesi nel 430 a.C.  

Ripartendo dal termine Genocidio, la professoressa Cangi dice che Lemkin studiando all’università rimase colpito da una frase di un suo professore che disse, in riferimento al Genocidio degli Armeni, che ogni Governo ha il diritto di fare ciò che vuole della sua popolazione quando ritiene che una parte di questa sia suo nemico. Questo fece scaturire in Lemkin la necessità di codificare quello che era un crimine di Genocidio. Lemkin, nel libro Axis Rule In Occupied Europe del 1944, codificare e definisce il termine partendo da due parole antiche: ghènos, termine greco che vuol dire stirpe, e caedo, termine latino che vuol dire uccidere.  

Terminata la guerra Lemkin viene consultato, proprio per questa teorizzazione del concetto di Genocidio, dalle forze alleate, che avevano vinto la guerra, per mettere in atto quelli che potevano essere dei principi validi per il processo di Norimberga e per dare un nome a ciò che era accaduto in quegli anni in Europa.  Lemkin divenne il consulente di Robert Jackson, procuratore capo che presidiò tutti i giudici nel processo di Norimberga.  

Concluso il processo di Norimberga la definizione, del termine Genocidio data da Lemkin, non era più sufficiente. Occorreva d’ora in poi cercare di incarnare il concetto per ciò che potrebbe succedere e non solo per ciò che è accaduto. Nel 1948 le Nazioni Unite che si fanno promotrici di redigere una Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di Genocidio. La convenzione entra in vigore nel 1951 e l’Italia la ratifica (cioè decide che questa fa parte di tutto il suo supporto giuridico) nel 1952.  

La Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di Genocidio intende per

Genocidio “ciascuno degli atti seguenti, commessi con l’intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso”:

Uccisione di membri del gruppo.  
Lesioni gravi all’integrità fisica o mentale di membri del gruppo. Cosa si intende per lesione all’integrità? È qualcosa che può incidere sulla stessa capacità del soggetto di riconoscersi come tale. Per quanto riguarda le lesioni fisiche possiamo portare d’esempio le amputazioni fatte con il macete in Ruanda. Questo è un esempio di tentativo di ledere l’integrità fisica di un soggetto. Per quanto riguarda invece le lesioni mentali possiamo far riferimento agli internamenti degli Uiguri in Cina, pratica che veniva fatta per limitare la capacità dei soggetti di poter poi testimoniare dei loro problemi.
Il fatto di sottoporre deliberatamente il gruppo a condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale. Significa, ad esempio, tagliare di proposito i beni di sopravvivenza o impedire la possibilità che enti possano salvare o approvvigionare delle popolazioni. Attenzione però al termine deliberatamente. Giuridicamente il termine deliberatamente vuol dire che ci deve essere una volontà a priori determinata dal portare avanti questo intento. Ciò dovendo incriminare uno Stato risulta molto difficoltoso. È un problema, infatti, riuscire a stabilire se lo Stato, che non esiste come soggetto che agisce, può essere sostituito dalla volontà di una persona.  
Misure miranti a impedire nascite all’interno del gruppo. Su questo punto ci sono state molte problematiche. Il problema, infatti, era l’impedimento delle nascite focalizzato fondamentalmente sugli stupri di massa. Inizialmente questo principio era stato quasi dimenticato tant’è vero che noi italiani abbiamo completamente interiorizzato e siamo passati oltre a tutti gli stupri che avvennero quando le truppe alleate risalirono l’Appennino per arrivare alla linea gotica.  
Trasferimento forzato di fanciulli da un gruppo ad un altro. Può sembrare strano ma in realtà in tutti i casi di Genocidio c’è sempre l’elemento o della distruzione dei bambini (cioè l’eliminazione fisica) o la riconversione degli stessi (cioè la trasformazione dei bambini da soggetti del nemico ad appartenenti al proprio gruppo etnico-raziale). Questo meccanismo serve, sotto un certo punto di vista, per distruggere l’identità di colui che si vuol colpire togliendogli il futuro ma anche assimilando (il gruppo non esiste più, sono tutti figli miei, sono tutti appartenenti al mio gruppo).  

Lemkin inizialmente voleva aggiungere tra gli atti anche la distruzione degli elementi culturali, memore di ciò che era avvenuto in Europa nella distruzione di quelli che erano i principi culturali degli Ebrei. Ciò gli fu impedito per non ampliare troppo la panoramica di quello a cui si poteva far riferimento con il termine Genocidio.  

Il terzo intervento del seminario è stato tenuto dal professor Nisati. L’intervento ha dato una lettura della situazione attuale dal punto di vista del diritto internazionale, chiarendo agli studenti i diversi approcci dei tribunali internazionali sulla responsabilità degli Stati e degli individui. Capita infatti spesso di sentir porre al professore le domande se quando si è di fronte a fatti come questi non ci sia la possibilità di una reazione internazionale che porti a delle sanzioni o delle punizioni dei colpevoli e cosa dice il diritto internazionale a tal proposito.

Il professore chiarisce che il diritto internazionale fondamentalmente non fornisce una soluzione, nel senso che non esiste un organo superiore che possa affermare che lo Stato tale o quel soggetto individuale sia colpevole. Per affrontare il discorso occorre partire da un presupposto: bisogna distinguere tra responsabilità politica dello Stato e responsabilità degli individui. Quando abbiamo difronte le scene dell’attacco di Hamas o della reazione d’Israele ma ancor prima quando abbiamo davanti le scene dell’Olocausto, la responsabilità non può che essere attribuita agli individui che l’hanno posta in essere. Ad esempio nel caso dell’Olocausto la responsabilità non può non essere attribuita agli ufficiali che hanno ordinato quell’esecuzione. Un dato chiaro in tutto il mondo e principio fondamentale del diritto internazionale penale è che la responsabilità è personale (ossia è degli individui). Ed allora un primo punto sul quale dobbiamo soffermarci è che in diritto internazionale esiste un principio tale per cui se c’è un crimine di portanza universale (come il crimine di Genocidio o come i crimini contro l’umanità) qualsiasi Stato si può fare tutore di quell’interesse collettivo o processando quel soggetto che si è reso colpevole oppure consentendo l’estradizione verso uno Stato che si rende favorevole a processarlo (è ciò che è avvenuto con il caso Eichmann). Il principio si chiama “Aut dedere aut iudicare” (o lo giudichi o lo estradi).  

Un’altra strada possibile, che forse è la migliore perché non permette che in alcuni frangenti la giustizia possa tramutarsi in vendetta, è che il processo non sia celebrato da uno Stato ma da una pluralità di Stati attraverso un tribunale internazionale. Quindi l’evoluzione della punizione di crimini contro l’umanità, nel tempo, si è manifestata attraverso tutta una serie di tribunali internazionali che giudicano sulla base di un corpus di norme applicabile a quella data situazione. Il più famoso tribunale internazionale è il tribunale di Norimberga, che è stato il primo ed ha giudicato i crimini perpetrati dagli ufficiali della Germania nazista anche se è stato, ed è ancora, criticabile perché hanno partecipato solamente i paesi vincitori del conflitto.  

Per i crimini dell’estremo oriente abbiamo avuto il Tribunale di Tokyo. Tribunali più vicini ai nostri giorni troviamo il Tribunale della ex Jugoslavia (con sede all’AJA) e tutti quei tribunali costituiti per punire crimini connessi da alcuni soggetti (vedi per esempio quello del Ruanda). Nonostante il tribunale di Norimberga e Tokyo siano stati istituiti su accordo delle potenze vincitrici, ed il tribunale della ex Jugoslavia e del Ruanda siano risoluzioni ONU, sono tutti tribunali che giudicano sulla responsabilità individuale. L’ultimo di più recente formulazione è la Corte Penale Internazionale, istituita nel 1998 a Roma, con sede all’AJA, che dovrebbe diventare a regime il Tribunale Penale Internazionale per eccellenza. Il tribunale è operativo ma non ancora funzionante compiutamente in quanto alcuni Stati (USA, India, Cina e

Israele) non hanno firmato l’accordo perché farlo potrebbe andare ad intaccare una loro parte di potere a livello di relazioni internazionali.  

L’intervento del professore è stata anche l’occasione per delineare una prima lettura della decisione dell’Alta Corte dell’Aja sul conflitto israelo-palestinese, a fronte del ricorso avanzato dal Sud Africa. La notizia che era apparsa sulle testate giornalistiche e nei media riportava la notizia che la Corte dell’Aja aveva giudicato ammissibile l’azione contro Israele per la reazione che questo ha avuto in Palestina nei confronti di Hamas. La Corte dell’Aja non ha nulla a che vedere con i tribunali che abbiamo precedentemente nominato. Questa che ha emesso il provvedimento è una corte che giudica sulla responsabilità degli Stati. Quindi anche se al termine del processo dovesse condannare Israele, la condanna rimane vana e questo perché quando viene condannato uno Stato, non esiste un mezzo di coazione (anche perché se lo Stato viene condannato, nella persona di chi viene fatto?). Ecco allora perché la responsabilità penale è personale.  

Il quarto intervento è stato tenuto dalla professoressa Panseri ed è stato incentrato sul processo Eichmann, le sue particolarità e sul libro scritto a proposito da Hannah Arendt, che ha partecipato come giornalista inviata dalla rivista The New Yorker, La banalità del male.

I processi che hanno interessato imputati ebrei sono stati fra i più studiati in particolare quello ad Adolf Eichmann è, come dice la stessa Arendt, il ribaltamento. Questo si determina come una svolta sotto molti punti di vista, il più importante di questi è che una Corte di Ebrei giudica in Israele, a Gerusalemme, un imputato non ebreo per crimini commessi contro gli Ebrei. Già solo per questo il processo parte con delle basi completamente differenti da quelle dei processi avvenuti a Norimberga.

Prima del 1961, anno del processo, la situazione in Israele era particolare. Il Presidente Ben Gurion aveva la necessità di creare la memoria della shoah perché all’interno dello Stato, i sopravvissuti, ormai cominciavano ad arrivare in numero abbastanza consistente e provavano vergogna per quello avevano subito. Dal resto della popolazione erano etichettati come “rimasugli”, non erano eroi nazionali e non avevano fatto resistenza contro il nazismo: erano semplicemente una popolazione inerme che non aveva potuto far altro che arrendersi alla storia.  

Parallelamente parte la storia dell’imputato di questo processo: Adolf Eichmann. Un ufficiale delle SS che era stato il responsabile della logistica per quanto riguardava la soluzione finale degli ebrei. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, Eichmann riuscì a fuggire in Argentina. Quando la sua presenza fu intercettata, il Mossad (agenzia di intelligence e servizi segreti dello Stato d’Israele) organizzò un gruppo di persone affinché verificassero la fonte e se quell’uomo fosse effettivamente Eichmann. Appurato che fosse lui, lo rapirono e lo portarono in Israele dopo avergli fatto firmare un atto in cui accettava di essere processato lì. Questa forma di trasferimento, se così possiamo definirla, secondo Israele, era la soluzione al principio “Aut dedere aut iudicare”, poiché l’Argentina non aveva intenzione né di processarlo né di espatriarlo per il semplice motivo che in quel momento era la nazione dove andavano a chiedere rifugio i gerarchi nazisti. Quando Eichmann arrivò sul suolo israeliano cominciarono gli scontri internazionali. L’Argentina si sentiva violata nella propria sovranità. Si arrivò di fronte al Consiglio di Sicurezza dell’ONU per cercare un accordo che poi arrivò.

Tra l’arrivo di Eichmann e le celebrazioni delle prime udienze passa un anno. Ogni interrogatorio viene svolto da figure istituzionali che accettano che lui possa scrivere e possa avere accesso in maniera chiara alle contestazioni che gli vengono fatte, dall’altro lato Eichmann ha tutto il tempo, durante gli interrogatori, di spiegare. Qualcuno dirà alla fine del processo che in questo caso ha vinto il diritto perché il processo celebrato era corretto e formalmente ineccepibile. Arrivare ad assolvere qualsiasi garanzia processuale era necessario affinché il processo non potesse essere criticato in quanto svolto dalle vittime e serviva a testimoniare che ciò non era un atto di vendetta ma di giustizia.  

Hannah Arendt, presente al processo, in qualità di giornalista ed osservatore, fa del suo libro un vero e proprio reportage in cui parla della corte, dell’udienza, di ciò che vede, di ciò che ascolta e di ciò che vede osservando l’imputato. La prima cosa che arriva al suo occhio (ed anche al nostro quando guardiamo le immagini di Eichmann) è di un uomo comune. Lei dice che non vedeva in lui un personaggio shakespeariano e neppure l’essenza della cattiveria e della malvagità ma piuttosto un burocrate, una persona che continuava a ripetere di aver fatto solo il suo dovere, di aver solo aderito e risposto agli ordini che gli venivano dati e di aver fatto solamente il suo lavoro. Eichmann appariva come una persona molto dedita al lavoro. Questa era l’immagine che lui voleva dare di sé e sulla base della quale giustificava il fatto che lui non doveva essere mandato a morte. Hannah Arendt lo definisce, nel suo libro dal titolo ossimorico, per questo, come banale. Non banale ciò che ha fatto ma banale lui in quanto uomo qualunque.  

L’ultimo intervento della giornata è stato tenuto dal professor Cipolla, docente di storia e filosofia dell’Istituto Dalla Chiesa di Montefiascone. Il professore ha approfondito il tema della presenza e della persecuzione degli ebrei nell’Alta Tuscia tra il 1938 e il 1945.  

La storia della persecuzione dei diritti degli ebrei sembra sempre molto lontana da noi ma, attraverso il racconto della storia di tal Spizzichino, ci accorgiamo che non è così. La famiglia Spizzichino è originaria di Pitigliano ma si sposta, per necessità lavorative, in un primo momento a Latera e poi a Firenze. Settimio a Firenze fonda una delle squadre di picchiatori fascisti più dure e intransigenti. Lui stesso era un convinto fascista, tesserato dai primi anni 20, tanto che sotto il movimento riesce a fare carriera diventando segretario locale del partito. Quando con la famiglia rientrano a Latera apre un’attività commerciale. Con l’avvento delle leggi razziali del 1938 a Spizzichino (insieme ad altri quattro ebrei fascisti) viene strappata la tessera del partito e viene ritirato da ogni ruolo che ricopre e gli viene chiusa la sua attività commerciale di Latera. Spizzichino ed alcuni suoi famigliari tra cui la moglie e i due figli, furono salvati dal campo di sterminio grazie ad una signora austriaca, Agnese Regensburger, che li fece arrivare a Roma su di un camion di tedeschi. Fatti arrivare a Roma, furono ospitati da altre famiglie di Latera che vivevano nella Capitale. I due figli, invece, furono nascosti nell’istituto ”Angelo Mai” da un sacerdote di Latera, don Nicasio Freddiani. Nel dopoguerra la famiglia ritorna a Latera e Spizzichino viene eletto sindaco protempore e restò in carica fino all’estate 1945.  

Una pagina di storia del territorio della Tuscia che in pochi conoscono parte dal 1940, anno in cui l’Italia entra in guerra. Il 1940 è l’anno in cui comincia l’internamento degli ebrei. Due sono le tipologie di internamento: una sono i campi di concentramento, l’altra il confino cioè l’internamento volontario (gli ebrei vengono schedati e censiti e mandati in posti che vengono scelti come campi di concentramento o come luoghi nei quali è possibile stare). È proprio questa seconda tipologia che interessa la zona della Tuscia. A partire dal gennaio del 1940, infatti, gli ebrei presenti in questo territorio cominciarono ad essere schedati e censiti e mandati in posti che venivano scelti per certe loro caratteristiche: luoghi particolarmente isolati, poco collegati, nell’entroterra e non affacciati sul mare. Nel territorio della Tuscia vengono individuati 17 comuni (Montefiascone, San Lorenzo Nuovo, Latera, Gradoli, Acquapendente, Bolsena…) che possono ospitare gli ebrei. Secondo alcuni dati il podestà comunicò che, in questi territori, c’era la possibilità di ospitare fino a 3300 ebrei. In realtà verranno ospitati in questi luoghi al massimo circa 155 ebrei stranieri, ognuno di loro con una storia particolare.  In questi comuni gli ebrei vivono o perché si possono permettere da soli il pagamento oppure hanno una convenzione che viene data dallo Stato di 6,50 lire al giorno e 50 lire al mese (se teniamo conto che chi aveva soldi spendeva 44 lire al giorno ci rendiamo conto che erano pochissimi soldi).  

Una storia che viene ancora oggi ricordata a Bolsena, in merito al confino, è quella di Elisabeth Chaplin. Pittrice ed artista, cugina alla lontana di Charlie Chaplin. Elisabeth, era venuta a Bolsena con la madre ed hanno vissuto qui fino al 1942, anno in cui le viene revocato il confino e farà ritorno a Firenze, dove muore. Negli anni 90, il comune di Firenze organizzò una mostra con i suoi quadri ed esortò il comune di Bolsena a comprare quelli raffiguranti il lago. Oggi quei quadri sono all’interno del comune.  

Benedetta Picchiotti