Gratuito patrocinio automatico per le vittime di stalking
La vittima di stalking ha diritto ad essere ammessa al patrocinio gratuito a prescindere dai limiti reddituali.
Questo è quanto chiarito dalla Corte di Cassazione, Quarta Sezione Penale, con sentenza n. 16272, udienza 5 aprile 2022, depositata il 28 aprile 2022, con la quale la Corte Suprema ha stabilito che per i reati di violenza di genere indicati dall’art. 76, comma 4-ter, D.P.R. 115 del 30 maggio 2002, tra cui gli atti persecutori di cui all’art. 612 bis c.p., alla parte civile costituitasi va riconosciuto il patrocinio a spese dello Stato senza limiti di reddito.
L’ammissione al beneficio opera automaticamente a prescindere dalle condizioni reddituali della vittima, per il solo fatto di rivestire la qualifica di persona offesa.
E’ una pronuncia che riveste una importanza fondamentale laddove evidenzia che la previsione legislativa è stata introdotta con la finalità di incentivare le denunce e sanzionare le condotte antigiuridiche.
Gli Inquilini del Palazzaccio ricordano che la Corte Costituzionale, relativamente al patrocinio gratuito a spese dello Stato, ha riconosciuto ampia discrezionalità al legislatore in materia e, nel momento in cui lo stesso ha deciso di riconoscere l’accesso a questo istituto alle vittime di certi reati, non ha preso una decisione irragionevole, o arbitraria, ma ha voluto mettere a disposizione delle vittime uno strumento in grado di incentivare le denunce e l’emersione della verità, svincolando l’applicazione dell’istituto alla sola situazione di non abbienza, per ancorarlo alla condizione di particolare vulnerabilità della vittima.
L’automaticità dell’applicazione del beneficio implica non solo deroga ai limiti di reddito previsti, e stop alle soglie reddituali, ma anche che, in detti casi, non occorre la produzione di tutta la documentazione prima obbligatoria : dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione; copia dei documenti di riconoscimento dei membri del nucleo familiare del richiedente; autocertificazione che attesti l’iscrizione del difensore nel registro del gratuito patrocinio, in quanto trattasi di un elenco pubblico verificabile dal giudice; l’attestazione ISEE della richiedente.
Tale chiave di lettura è imposta dalla ratio della norma, in considerazione della precisa scelta di politica criminale tesa alla tutela delle vittime e all’incoraggiamento a denunciare reati di così grave disvalore e colore penale, di conseguenza ad accedere alla giustizia favorendo la gratuità dell’assistenza legale per tutte le persone offese, sulla base di un criterio di applicazione che non ha nulla a che vedere col reddito, ma con la condizione di “vulnerabilità” delle vittime di reati considerati di crescente allarme sociale, agevolandone il coinvolgimento nell’emersione e nell’accertamento delle condotte penalmente rilevanti, in processi complessi, lunghi, estenuanti e difficili da affrontare.
L’obiettivo del legislatore è spingere le vittime a denunciare e difendersi in Tribunale, rimuovendo qualsiasi ostacolo, anche di natura economica, per far emergere i reati e punirne gli autori attraverso le pene previste dalla legge ed ottenere il risarcimento dei danni subiti attraverso la nicchia della costituzione della parte civile in sede penale.
Per le vittime di questi reati socialmente gravi e necessitanti di adeguata repressione, il gratuito patrocinio è sempre automaticamente ammesso.
Lo Stato si fa carico delle spese processuali e degli onorari dell’avvocato.
Difendersi a costo zero si può nel nostro Paese.
La vittima non deve far altro che denunciare ed iniziare gratuitamente il percorso di uscita dalla violenza.
E una volta ottenuta l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, il gratuito patrocinio sarà valido in ogni grado e fase del processo, dalle indagini preliminari alla Corte d’Appello e in Cassazione.
Avv. Antonella Virgilio Patrocinante in Cassazione (avv.avirgilio@gmail.com)