Usura bancaria: come trasformare un problema in opportunità!
Secondo recenti indagini, in Italia un mutuo su due applica interessi usurari, ovvero pattuiti con tassi superiori al tasso soglia in quel momento stabiliti dalla legge.
In un momento storico “crudele” come quello in cui versa l’Italia, le famiglie si trovano costrette a fronteggiare continue imposte e tassazioni di vario genere, unitamente alle spese ordinarie e straordinarie che il quotidiano presenta.
Faticoso se non impossibile riuscire a bilanciare conti, che non sempre quadrano, contraddistinti spesso dal segno negativo. “Stringere la cinghia” diviene operazione insufficiente.
La soluzione : affidarsi ad istituti di credito, con la speranza di restituire gradualmente quanto ottenuto a titolo di mutuo/prestito. Intravista dai più come via percorribile.
E cresce in maniera esponenziale la percentuale di persone che si affidano a banche o società finanziarie per avere liquidità, ad un prezzo che pagano caro, perché di fatto messi in ginocchio da cattive informazioni, postille poco visibili, clausole sostanzialmente vessatorie, tassi oscillanti.
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 350 del 9 gennaio 2013, ha reso una interessante pronuncia in materia di mutui e, precisamente, in tema di interessi.
Il mutuo è un contratto tipico, con il quale una parte, detta mutuante, consegna all’altra, detta mutuataria, una somma di denaro o una quantità di beni fungibili, che l’altra si obbliga a restituire successivamente con altrettante cose della stessa specie e qualità.
L’istituto trova espressa disciplina nel codice civile all’art. 1813 e seguenti.
Il mutuo, solitamente, viene stipulato con un istituto creditore e, in tal caso, sono assai frequenti i mutui c.d. onerosi, consistenti nell’obbligo per la parte mutuataria di rientrare del debito sorto a seguito della stipula del contratto di mutuo, restituendo alla parte mutuante, oltre al capitale, anche una somma a titolo di interessi.
Nella estrinsecazione del rapporto sinallagmatico, il mutuo può essere stipulato mediante la previsione di un tasso di interessi fisso o variabile.
La determinazione degli interessi deve essere tuttavia effettuata nel rispetto del tetto stabilito nel
Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Il Ministero del Tesoro rileva ogni trimestre il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) degli interessi praticati dall’intero sistema bancario e finanziario italiano.
I “tassi usurai” costituiscono il livello massimo oltre il quale si configura il reato di usura. E’ sufficiente che il tasso superi il tetto massimo anche per un solo trimestre, per far scattare l’usura bancaria!
Il superamento della soglia di legge configura un illecito penale, punibile ai sensi dell’art. 644, c.p. e rende nulla la clausola contrattuale che ha previsto il tasso, ex art. 1815, co. 2, c.c., giustificando la non debenza degli interessi concordati.
La Suprema Corte, Sezione I Civile, ha precisato che devono intendersi usurari, ai fini dell’applicazione degli artt. 644, c.p., e 1815, c.c., i tassi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono convenuti, “a qualunque titolo”, quindi, il tasso di interesse è usurario anche se la soglia di legge è superata per effetto della mora.
All’orientamento espresso dalla Suprema Corte si è già allineato, con sentenza n. 88 del 2 maggio 2014, il Giudice di Pace di Domodossola, relativamente al computo degli interessi unitamente a tutti gli altri oneri.
In breve, con l’importantissima pronuncia resa e l’inciso “a qualunque titolo”, la Suprema Corte di Cassazione ritiene che, al fine di classificare un mutuo come usurario, per la determinazione del c.d. tasso soglia, rilevano anche il tasso di mora nonché le altre spese sostenute dalla parte mutuataria qualora, sommate, sconfinino oltre le determinazioni stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze vigente.
Orbene, le clausole contrattuali che stabiliscano tassi d’interesse ordinari e di mora, la cui somma superi il valore soglia ex art. 2, co. 1, L. 108/1996, sono nulle, senza compromettere il negozio nella sua interezza.
Il beneficiario del finanziamento ha, dunque, diritto ad ottenere la restituzione degli interessi già versati o, quantomeno, di quelli corrisposti in misura superiore al dovuto, senza che sia intaccata la validità del mutuo contratto.
L’art. 1419, co. 3, c.c., statuisce, infatti, che “la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”.
Il secondo comma dell’art. 1815 cod.civ., a tal proposito, afferma che “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”.
Ciò significa che la banca deve restituire gli interessi illecitamente conseguiti e il mutuatario dovrà pagare alla banca di qui in avanti solo il rimborso del capitale e non anche gli interessi.
Dalla rilevanza penale del fatto, perseguibile penalmente ai sensi dell’art. 644 cod.pen., ne discende, quale corollario indefettibile la possibilità di sporgere denuncia-querela per usura, previa analisi del proprio mutuo e costituirsi parte civile nel processo incardinato, al fine di ottenere non solo il rimborso di quanto versato (degli interessi, ma anche ogni altra voce di costo a carico dell’utente, incluso le spese delle penali e di commissioni), retroattivamente fino a 10 anni, ma altresì il risarcimento del danno patito.
In regime di usura, in alternativa alla procedura penale da attuarsi nelle sedi competenti, si può sempre optare per la messa a punto di una strategia atta ad ottenere la migliore negoziazione ed una auspicabile chiosa onorevole per entrambe le parti in sede stragiudiziale.
In conclusione, con maggiore consapevolezza, adeguatamente istruito e tecnicamente seguito, il danneggiato potrà ribaltare la sua situazione con la banca e cambiare il suo ruolo invertendo le posizioni : da debitore a creditore!
di Antonella Virgilio