Affidamento minori : Figli al padre per incapacità della madre

Per il Tribunale di Venezia, i figli vanno collocati presso il padre e affidati ai Servizi sociali se la madre si rende responsabile di una condotta oppositiva atta a danneggiare psicologicamente i figli.

Una mamma che non si attiene alle decisioni giudiziali, rivolge accuse infondate nei confronti del padre dei suoi figli e non collabora con i Servizi Sociali danneggia i minori. Questa la situazione che porta il Tribunale di Venezia a disporre l’affidamento dei minori ai Servizi sociali, il collocamento prevalente presso il padre e visite protette della madre, ribaltando così le decisioni iniziali. Nel caso di specie è la condotta della madre la causa del disagio psicologico dei figli. Questo quanto emerge dalla decisione del Tribunale di Venezia dello scorso 17 novembre 2021.

La vicenda processuale.

Una coppia con figli minori si separa e inizialmente i minori vengono affidati a entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. In seguito viene disposta un’indagine finalizzata ad accertare la capacità genitoriale delle parti e definire in modo adeguato l’affidamento. In seguito però i minori vengono affidati ai Servizi Sociali e viene definito un calendario di incontri tra il padre e i figli , successivamente il collocamento extra-familiare dei minori. La madre si oppone a questa decisione, ma la Corte di Appello di Venezia rigetta il reclamo.

Nel frattempo, in sede penale, il Gip di Venezia archivia i procedimenti penali avviati dalla madre a carico del padre dei minori.

La situazione complessiva della famiglia viene monitorata dai Servizi sociali e dai Servizi Specialistici territoriali, nei confronti dei quali la madre manifesta diffidenza, opponendosi alla collocazione extra famigliare dei suoi figli e ai contatti degli stessi con il padre, seppur in modalità protetta. Condotte dalle quali emerge l’indisponibilità della donna a collaborare nell’interesse dei figli e la difficoltà a comprendere che il suo atteggiamento oppositivo costituisce la principale causa di disagio dei figli. La condotta della donna è di continuo ostacolo ai Servizi sociali affidatari.

La relazione del C.T.U evidenzia che i minori sono sottoposti, a causa della condotta materna, a una vera e propria forma di abuso psicologico perpetrato con la collaborazione dei nonni, che tengono nei confronti dei minori condotte condizionanti finalizzate ad allontanarli dal padre. Il tutto in netta contrapposizione alle risultanze dei giudizi, anche penali, intrapresi dalla donna per dimostrare le condotte antigiuridiche del padre.

Accuse talmente infondate che il C.T.U a un certo punto, pur confermando l’affidamento dei minori ai servizi sociali, ritiene di dover indicare, come soluzione migliore, il collocamento dei bimbi presso il padre, il diritto di visita della madre in uno spazio neutro e un percorso di sostegno alla genitorialità.

Alla luce degli eventi descritti ed in considerazione della ostinata condotta oppositiva della madre, quale contegno che, come emerge dalla relazione peritale “si riverbera, in modo ormai conclamato in danno dei figli minori”, il Tribunale di Venezia, con la decisione del 17 novembre 2021 decide di affidare i minori in via provvisoria ai Servizi Sociali, con collocazione prevalente presso il padre, conservando il diritto di visita della madre in modalità protetta. Si ribalta tutto! Il Tribunale autorizza addirittura l’uso della forza pubblica per garantire il rispetto della decisione, dispone che i Servizi sociali monitorino e segnalino con sollecitudine condizioni di pregiudizio per i minori a causa degli inadempimenti degli obblighi genitoriali e che relazionino l’attività svolta.

Laddove il Consultorio, all’esito degli incontri con i genitori e i minori, ha constatato il comportamento fattualmente oppositivo della madre ad ogni ricostruzione del rapporto padre/figli, nonché le sue numerose iniziative volte a contrastare gli incontri il Tribunale ha deciso, di allontanare i bambini dalla madre e collocarli presso una Casa famiglia, quale luogo neutro in grado di realizzare un progressivo superamento dell’ostilità dei minori verso il padre, luogo che gli esiti di questa vicenda, hanno confermato l’uscita dei minori dalla “gabbia psicologica” realizzata ai loro danni dalla madre e un successivo riavvicinamento dei figli al padre a seguito della loro avulsione dall’influenza psicologica materna e grazie al quale i bambini hanno rimosso il proprio atteggiamento di rifiuto in un tempo relativamente breve.

Il Collegio, in conclusione, decide definitivamente per l’affidamento al padre, ciò alla luce della sua idoneità genitoriale, mancando alcun concreto indizio conducente a controindicazioni sulla sua persona e sul rilievo che il prolungamento del soggiorno dei minori presso la casa famiglia esulerebbe dall’idea di extrema ratio nel cui ambito è ragionevolmente concepibile la collocazione dei minori presso soggetti diversi dai genitori.

L’affidamento viene disposto in modalità super esclusiva, tenuto conto dell’intento alienante che continua a connotare il comportamento della madre, abbisognevole di un supporto terapeutico ad oggi ancora non sperimentato. L’affidamento e la collocazione dei minori presso il padre impongono alla madre di contribuire al loro mantenimento e viene dunque fissato un assegno tenuto conto altresì delle entrate dell’obbligata. La donna dovrà pagare anche le spese processuali stante la riconducibilità alla sua persona della situazione che ha determinato lo svolgimento della causa.

Alla luce di tali interessanti decisioni si auspica un sempre più attento vaglio delle Autorità Giudiziaria del corredo probatorio a disposizione, volto a una tutela effettiva e concreta del rispetto del principio della bi-genitorialità nel supremo interesse dei minori, volto a garantire il diritto del minore a crescere, essere amato, educato ed istruito, nonché mantenuto, ricevendo le dovute cure e le necessarie attenzioni da entrambi i propri genitori, ai fini di un pieno e regolare sviluppo psico-fisico, nonché alla tutela dei diritti del genitore “non collocatario”, quasi sempre estromesso o spodestato, in violazione dei principi della Carta Costituzionale, attraverso una doverosa rilettura dei fatti a proprio favore, tenendo conto di elementi e circostanze che alla lente dell’occhio di un Magistrato attento non possono sfuggire, concedendo la possibilità di recupero del ruolo genitoriale, attraverso la reintegrazione nella responsabilità provvisoriamente ed ingiustamente sospesa.

Avv. Antonella Virgilio

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