Corte di Cassazione Penale sentenza n. 26810/2011

Antonella

“Strumentalizzare” il rifiuto del minore di vedere il padre costituisce reato

La madre affidataria può ostacolare l’incontro tra figlia e padre solo ed esclusivamente per validi, gravi e comprovati motivi.

Il figlio si visita anche se non vuole.

Non si può eludere il diritto dell’ex coniuge facendo leva sul “no” del minore!

Secondo una recente sentenza della Cassazione, integra reato il comportamento del coniuge affidatario che strumentalizza il rifiuto del bambino di vedere l’altro genitore, non favorendo le visite stabilite dal giudice.

La fattispecie rientra nei casi in cui la separazione coniugale coinvolge i minori in una conflittualità non governata, nell’ambito della quale i figli non assistono passivamente, ma con i loro comportamenti si inseriscono faziosamente, schierandosi per l’uno o per l’altro. In tali situazioni i figli possono essere oggetto di contesa e/o di ricatto, divenire armi per ferire l’altro coniuge o per mostrare la propria superiorità, rinforzando l’alienazione genitoriale a scapito della cooperatività e della serenità stessa del minore nel suo naturale percorso di crescita.

Non è infrequente che il figlio di coppia separata entri in crisi e decida di rompere il legame con “l’altro” genitore. Ed è altrettanto ordinario che l’affidatario, dal canto suo, non faccia niente per favorire gli incontri tra i due, strumentalizzando di fatto il “rifiuto” del bambino.

Con sentenza 26810/2011 la Corte di Cassazione Penale ha stabilito che va condannata la madre affidataria che abbia ripetutamente violato il diritto di visita spettante all’ex marito. “Riconoscere che in talune occasioni la madre abbia approfittato dei rifiuti della minore equivale a una sostanziale ammissione di un profilo doloso della sua condotta, in quanto si riscontra la mancanza di una attiva e doverosa collaborazione da parte del genitore affidatario alla riuscita delle visite e degli incontri dell’altro genitore stabiliti con provvedimento del giudice civile, collaborazione essenziale soprattutto nel caso di un minore in tenera età, nel cui interesse si prevede che entrambi i genitori debbano mantenere e coltivare un rapporto affettivo con il proprio figlio”. Poiché nel caso in esame non è stata dimostrata da parte del genitore affidatario la necessità di tutelare un interesse morale e materiale del minore, la Cassazione ha dato ragione all’ex coniuge.

Va  dunque sicuramente sanzionato il comportamento del coniuge affidatario che “usi” il disagio psicologico esternato come reazione al cambiamento del contesto familiare con comportamenti aggressivi, irritabilità ed opposività del bambino verso l’altro genitore, non favorendo le visite stabilite dal Giudice, così eludendo reiteratamente il Provvedimento Giudiziale con cui sia stato regolato il diritto di visita del padre.

La Corte di Cassazione, nella sentenza in oggetto, ha precisato che la  madre affidataria che non consente al ex coniuge  di incontrare la figlia deve avere consistenti e giustificabili ragioni a sostegno del comportamento omissivo posto in essere, anche perchè, specifica la Corte,  solo la prova di aver tutelato l’interesse morale e materiale della minore, può salvare il genitore affidatario dalla condanna per la mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice.

Nel caso de quo, il Giudice di Legittimità ha  ribadito il concetto, ad onor del vero, già espresso in altre occasioni, che l’affidatario è tenuto a un’attiva, efficace ed obbligatoria collaborazione alla riuscita delle visite e degli incontri dell’altro genitore, previsti e disciplinati dalla decisione del giudice civile e che, la collaborazione è essenziale soprattutto nel caso di un minore in tenera età, nel cui interesse si prevede che entrambi i genitori debbano mantenere e incrementare un rapporto affettivo con il proprio figlio a garanzia di un sereno ed equilibrato sviluppo della personalità dello stesso, favorendo l’instaurarsi di relazioni soddisfacenti ed armonizzate.

Si sarebbe arrivati ad escludere l’elemento soggettivo del reato, se e solo se, di fronte ad una manifesta difficoltà da parte della minore di accettare la figura paterna e nonostante questo la madre avesse cercato di facilitare gli incontri, mediando tra le diverse esigenze, soprattutto, quelle della minore, avendo di mira il benessere della stessa. Sulla base di questo ragionamento, la Corte è arrivata ad argomentare che il Giudice di merito, per negare l’assenza di dolo, avrebbe dovuto dimostrare che il genitore affidatario, nell’impedire al genitore non affidatario il diritto di visita ricusato dal minore, fosse stato mosso effettivamente dalla necessità di tutelare l’interesse morale e materiale del minore.

I Giudici del Palazzaccio, nell’annullare la sentenza di assoluzione in capo alla madre affidataria, hanno specificato che il comportamento, gravemente omissivo della donna e fortemente ostacolante l’esercizio della potestà genitoriale dell’ex coniuge, non sorretto da scriminante alcuna, non sarebbe stato utile ad assicurare la serenità degli incontri padre/figlia in una età in cui la necessità per i figli di avere una relazione sana con entrambi i genitori, sembrerebbe scavalcare ogni altra emergenza, in uno sforzo che richiede comprensione e cooperazione attraverso cui evitare l’inasprimento e la cronicizzazione di un conflitto che può generare non meno gravi e significativi processi disfunzionali.

di Antonella Virgilio

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