Il Giudice di Pace e le sue competenze

Il Giudice di pace è un organo giurisdizionale facente parte dell’ordinamento giudiziario italiano, che ha competenze sia in materia civile sia in materia penale, istituito con l. 374/1991.

Esso appartiene alla categoria della così detta magistratura onoraria, laddove per onorario si intende un magistrato che svolge le proprie funzioni in maniera non professionale, ovvero per un lasso di tempo determinato, senza ricevere una retribuzione fissa ma solo una indennità per l’attività svolta, il cosiddetto “gettone”.

Le attività del Giudice di pace sono limitate e uniformate da codici di rito e leggi speciali.

I magistrati onorari sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 4 comma 1 della Legge 21 novembre 1991 n.374, a ricoprire l’ufficio del Giudice di Pace, previa deliberazione del consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal consiglio giudiziario territorialmente competente, integrato da cinque rappresentanti designati, d’intesa tra loro, dai consigli dell’ordine degli avvocati e procuratori del distretto di corte d’appello.

L’incarico del G.d.p. dura quattro anni, cessa le sue funzioni al compimento del 75° anno di età e può essere nominato alla scadenza del suo mandato una seconda volta.

Occorre avere come requisiti:

  • Aver compiuto trent’anni di età e non aver i sessant’anni;
  • Essere cittadino italiano, avere l’esercizio dei diritti civili e politici;
  • Non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione;
  • Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
  • Avere idoneità fisica e psichica;
  • Avere età non inferiore a 30 e non superiore a 70 anni, ovvero non superiore a 70 anni senza alcun limite minimo di età se procuratori legali o notai, avere la residenza in un comune della circoscrizione del tribunale dove ha sede l’ufficio del Giudice di Pace;
  • Avere il possesso della laurea in giurisprudenza;
  • Avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell’assunzione delle funzioni di Giudice di Pace l’esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente pubblica o privata.

Tale magistratura onoraria esercita le sue funzioni sia in materia civile, sia in quella penale oltre alla funzione conciliativa in sede civile.

Competenze in materia civile.

Gli sono attribuite secondo criteri di valore e di materia, le seguenti le competenze elencate nell’articolo 7 del Codice di Procedura Civile.

  • le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  • le cause relative alla misura ed alle modalità d´uso dei servizi di condominio di case;
  • le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità.

Sono di competenza del Giudice di Pace le cause relative ai beni mobili di valore non superiore a € 5.000,00, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice, e le cause concernenti la circolazione di veicoli e di natanti purché il valore della controversia non superi € 20.000.

Per cause civili di valore fino € 1100, se le parti interessate ne fanno richiesta, il Giudice di Pace decide secondo equità cioè senza seguire strettamente le norme di diritto ma decidendo secondo i principi regolatori della materia e, comunque, nel rispetto delle norme costituzionali.

Per la determinazione del valore si devono osservare le regole di cui agli artt. 10 e ss. C.p.c., da effettuarsi sulla domanda: qualora contro la medesima persona vengano proposte più domande esse si sommano tra loro (art.10, comma 2° c.p.c.) e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione, ossia alla notifica dell´atto introduttivo, si sommano con il capitale. Tale sommatoria peraltro non va effettuata qualora le domande siano incrociate, cioè volte l´una contro l´altra, come nel caso di proposizione di domanda riconvenzionale.

Il Giudice di Pace ha anche una funzione conciliativa tra le parti interessate che gliene fanno richiesta, senza alcun limite di valore e per tutte le materie che non sono attribuite alla competenza esclusiva di altri giudici (ad es. cause di lavoro, cause matrimoniali ecc.).

La competenza in sede penale

Queste sono definite dal D,lgs 28 agosto 2000, n. 274 recante “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468”.

 I reati di competenza del Giudice di Pace sono i seguenti:

• abbandono e introduzione di animali sul fondo altrui e pascolo abusivo (art. 636 c.p.);

• codice della navigazione (artt. 1094, 1096, 1119, R.D. n. 327/1942);

• determinazione in altri dello stato di ubriachezza (art. 690 c.p.);

• deturpazione ed imbrattamento di cose altrui (art. 638, primo comma, c.p.);

• deviazione di acque e modifica luoghi (art. 632 c.p.);

• diffamazione (art. 595, primo e secondo comma, c.p.);

• disciplina rifugi alpini (art. 3, D.P.R. n. 918/1957);

• dispositivi medici (artt. 10, primo comma, D.Lgs. n. 507/1992; 23, secondo comma, D.Lgs. n. 46/1997);

• elezione Camera dei Deputati (D.P.R. n. 361/1957);

• elezioni amministrative comunali (D.P.R. n. 570/1960);

• furto punibile a querela (art. 626 c.p.);

• giocattoli, sicurezza, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/91);

• ingresso abusivo nel fondo altrui (art. 637 c.p.);

• inosservanza dell´obbligo di istruzione di minori (art. 731 c.p.);

• invasione terreni o edifici (art. 633, primo comma, c.p.);

• lesione personale punibile a querela (art. 582, secondo comma, c.p.);

• lesioni personali colpose o punibili a querela con esclusione di colpa professionale o infortuni sul lavoro con durata superiore a venti giorni (art. 590 c.p.);

• lotto, ordinamento del gioco (artt. 18 e 20, legge n. 528/1982);

• materia di sicurezza (artt. 25 e 62, R.D. n. 773/1931);

• minaccia (art. 612, primo comma, c.p.);

• percosse (art. 581, primo comma, c.p.);

• polizia, sicurezza, esercizio FF.SS. e trasporti (D.P.R. n. 753/1980);

• pubblicità ingannevole, direttive CEE (D.Lgs. n. 74/1992);

• recipienti semplici ed a pressione, direttive CEE (D.Lgs. n. 313/1991);

• referendum (art. 51, legge n. 352/1970);

• sangue, trasfusioni (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990);

• settore farmaceutico (art. 3, legge n. 362/1991);

• somministrazione di alcolici a persone ubriache (art. 691 c.p);

• somministrazione di bevande alcoliche a minori ed infermi di mente (art. 689 c.p.);

• trasfusione di sangue (art. 17, terzo comma, legge n. 107/1990);

• uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638, primo comma, c.p.);

• usurpazione (art. 631 c.p.).

 Per molti dei reati il processo può iniziare solamente se la parte che lo ha subito presenta querela. Con questo atto la parte offesa chiede che il responsabile del reato venga punito.

Può essere fatta personalmente, anche senza la rappresentanza di un avvocato, e va depositata alla Procura della Repubblica oppure alle forze dell´ordine (polizia, carabinieri), oppure recandosi di persona alla polizia o ai carabinieri ed esponendo a voce il caso che verrà trascritto in un verbale e sottoscritto dall’utente/querelante.

 Davanti al Giudice di Pace si può anche presentare un ricorso immediato che è simile alla querela, ma che deve essere redatto da un avvocato. Il termine sia per presentare la querela che il ricorso immediato è di tre mesi dal giorno in cui è avvenuto il fatto che si vuole denunciare o da quando se ne è venuti a conoscenza.

Nel corso del procedimento penale il Giudice di Pace deve perseguire, per quanto possibile, ogni tentativo di conciliazione tra le parti.

Il territorio di competenza è quello in cui è stato commesso il reato (per i minori rimane ferma la competenza del Tribunale dei minorenni).

In caso di condanna non può applicare pene detentive, ma solo pecuniarie. In circostanze di particolare importanza può applicare la pena della permanenza domiciliare o qualora l’imputato lo richieda, la pena del lavoro di pubblica utilità.

di Antonella Virgilio