Il mantenimento al coniuge non aumenta se l’ex vince al superenalotto

Antonella

Se il soggetto obbligato, sebbene malato e senza possibilità di lavorare, vince al Superenalotto, è comunque obbligato al mantenimento della moglie e del figlio.

Lo ha sancito la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 3914 del 12 marzo 2012.

Il coniuge obbligato a versare l’assegno di mantenimento a favore dell’ex moglie, a seguito della pronuncia di scioglimento del matrimonio, non lo vedrà aumentare se, dopo la separazione, ha vinto al Superenalotto.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 3914 del 12 marzo 2012, ha confermato l’assegno in favore di una donna senza far aumentare la misura del mantenimento per la vincita dell’ex. La prima sezione civile ha ribadito che l’importo deve aumentare solo se le condizioni economiche sono mutate per uno sviluppo prevedibile dell’attività professionale del coniuge svolta in costanza di matrimonio.

Secondo i giudici di prime cure, pur riconoscendo che le particolari condizioni di salute dell’uomo impedissero lo svolgimento di un’attività lavorativa, la sopravvenuta vincita di una ingente somma al Superenalotto, gli consentiva di non subire le conseguenze economiche negative derivanti da tale stato di salute, mettendolo in condizione di contribuire al mantenimento.

Orbene gli inquilini del Palazzaccio precisano che «ai fini della determinazione del tenore di vita al quale va ragguagliato l’assegno di divorzio, si deve avere riguardo agli incrementi delle condizioni patrimoniali del coniuge obbligato che costituiscano naturale e prevedibile sviluppo dell’attività svolta durante il matrimonio ma esclude la possibilità di valutare i miglioramenti che scaturiscano da eventi autonomi, non collegati alla situazione di fatto e alle aspettative maturate nel corso del matrimonio, e aventi carattere di eccezionalità,in quanto connessi a circostanze ed eventi del tutto occasionali e imprevedibili ».

Da ciò non deriva che del miglioramento delle condizioni economiche dell’ex coniuge derivante da un evento imprevisto, come la vincita al Superenalotto, non debba tenersi conto al fine di valutare se le condizioni patrimoniali dell’obbligato consentano di corrispondere l’assegno divorzile. Ma la misura di questo va determinata in relazione al tenore di vita goduto durante il matrimonio, «come è avvenuto nel caso di specie, in cui l’assegno è stato determinato nella misura di euro 115 euro mensili, e cioè senza tenere conto della supervincita dell’ex».

Dunque benché l’obbligato sia risultato privo di redditi e beni e affetto da una patologia che ne pregiudica completamente la capacità lavorativa e gli impedisce di produrre qualsiasi reddito oltre ad essere tenuto al mantenimento di due figli, non ancora economicamente indipendenti, dovrà mantenere anche la ex moglie sguarnita di un reddito idoneo a garantirle il soddisfacimento delle minime esigenze di vita proprie della sua condizione sociale.

Sarà pertanto molto probabile, che quest’ultima decida di reagire alacremente all’altrui inadempimento, con iniziative anche trascinino l’ex marito finanche nella scomoda sede penale, oltre ad agire esecutivamente per il pagamento del debito pregresso.

E in tal caso nessuno potrà obiettare che la relativa domanda sia stata illegittima o, addirittura, temeraria!

di Antonella Virgilio

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