Sottrazione di minore

Antonella Virgilio

Reato di sottrazione del figlio per la madre che si trasferisce dopo la separazione

Limitata possibilità di trasferimento in altre città per i coniugi separati con figli minori di 14 anni: il rischio è di subire un processo penale per sottrazione di minore.

Secondo un recente orientamento giurisprudenziale rischia la condanna per reato di sottrazione di minori la madre separata che si trasferisce con il figlio minore in un’altra città senza il consenso dell’ex e senza previa autorizzazione del giudice. (Cass. sent. n. 5906 del 6 febbraio 2013)
Il reato in disamina si configura, in particolare, quando il genitore affidatario sottrae il figlio, di età minore di quattordici anni, all’altro genitore, allontanandolo dal domicilio stabilito, oppure lo trattiene per sé, negando a quest’ultimo il diritto di visita. Tale condotta è particolarmente grave in quanto ostacola l’esercizio della potestà genitoriale dell’altro coniuge, reso incapace di poter dedicare al bambino l’assistenza, la cura, la funzione educativa e la vicinanza affettiva.
La fattispecie é disciplinata dall’ art. 574 del Codice Penale : “Chiunque sottrae un minore di anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la patria potestà, al tutore, o al curatore, o chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela del genitore esercente la potestà dei genitori, del tutore o curatore, con la reclusione da uno a tre anni”.
Il reato descritto é punibile a querela di parte, ovvero mediante l’impulso del soggetto leso che, rivolgendosi all’Autorità, personalmente o a mezzo avvocato, comunica tanto la commissione di un reato in suo danno, quanto la propria volontà che si persegua a norma di legge l’autore.
Quanto all’elemento soggettivo, per l’integrazione della condotta punibile è necessario avere la consapevolezza e la volontà di porre in essere un comportamento che mira a violare, per un lasso di tempo apprezzabile, la sfera di vigilanza esercitata dai genitori o dal tutore.
Dunque, per integrare il reato contestato occorre che uno dei genitori prenda con sé il figlio, contro la volontà dell’altro e per un periodo di tempo rilevante, tanto da impedire all’altro genitore di esplicare la propria potestà, sottraendo il bambino dal luogo di abituale dimora, così da impedirgli di esercitare la funzione educativa ed i poteri e doveri che la potestà genitoriale normalmente implica.
Il reato di sottrazione di minori sussiste anche quando la madre affidataria decide autonomamente di allontanare il figlio dal padre, permettendogli solo contatti telefonici. Secondo i Giudici Supremi, infatti, le conversazioni telefoniche non darebbero al padre la possibilità di esercitare in maniera adeguata il suo ruolo genitoriale.
Inoltre l’allontanamento del minore dall’ex coniuge, qualora non sia stato autorizzato dal giudice, può anche integrare il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento giudiziale in quanto viola l’obbligo del genitore affidatario di attivarsi efficacemente per consentire all’altro genitore di esercitare i propri diritti nei confronti del bambino. Art. 338 cod. pen. secondo cui è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032 “chi elude l’esecuzione di un provvedimento del giudice civile, che concerna l’affidamento di minori o di altre persone incapaci”.

Va sottolineato che in assenza di un provvedimento del giudice di affidamento del minore ad uno dei due genitori con conseguente attribuzione della potestà genitoriale in via esclusiva al genitore affidatario, la predetta potestà spetta ad entrambi i genitori che sono contitolari dei poteri – doveri disciplinati dall’art. 316 del codice civile.
Tanto premesso, laddove la convivenza dovesse cessare, l’oggettiva distanza esistente tra i luoghi di residenza dei genitori non precluderebbe la possibilità di un affidamento condiviso, in quanto inciderebbe soltanto sulla disciplina dei tempi e delle modalità della presenza del minore presso ciascun genitore.
I coniugi dovranno pertanto rivolgersi al tribunale che deciderà per l’affidamento condiviso del minore, in ragione delle esigenze dello stesso e dei genitori richiedenti.

Ovviamente non potrà essere messa in dubbio la libertà personale del coniuge di cambiare luogo di residenza o domicilio, ma d’altro canto non può sottovalutarsi come il trasferimento incida ineluttabilmente sulla dinamica dei rapporti del bambino con l’altro genitore e più in generale sulle condizioni di vita del bambino stesso. Il parametro guida dovrebbe allora essere sicuramente quello della salvaguardia della continuità di relazione e scambio affettivo, preservando il minore da bruschi sradicamenti dai contesti affettivi, scolastici – ricreativi in cui risulti inserito.

La decisione, in difetto di una chiosa consensuale onorevole per entrambi spetterà al Tribunale e pertanto, in assenza di una sentenza ad hoc, commetterebbe un reato, il genitore che decidesse di “impossessarsi” del figlio, alla stregua di un oggetto da portar via.

Avv. Antonella Virgilio