Estorsione

Antonella

È estorsione manifestare il proposito di azioni giudiziarie per ottenere somme non dovute. Prospettare un decreto ingiuntivo al fine di ottenere somme di danaro non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute, può essere reato.

(Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza n. 48733/12, depositata il 17 dicembre)

Con la decisione in disamina la Corte di Cassazione, con inusitata naturalezza, ha preso posizione sulla possibilità che la minaccia di agire in giudizio costituisca un male ingiusto ai fini dell’integrazione del reato di estorsione.

Nella recentissima sentenza depositata lo scorso 17 dicembre, la Seconda Sezione Penale della Suprema Corte, ha precisato che “integra gli estremi del reato di estorsione e non quello di truffa la minaccia di prospettare azioni giudiziarie (nella specie decreti ingiuntivi e pignoramenti) al fine di ottenere somme di denaro non dovute o manifestamente sproporzionate rispetto a quelle dovute, laddove l’agente ne sia consapevole, atteso che la pretestuosità della richiesta va ritenuta un male ingiusto”.

Le Eminenze Grigie, hanno così respinto il ricorso e confermato l’ordinanza del Tribunale del riesame, che a sua volta confermava la misura del carcere disposta dal Gip di Sanremo, di un uomo che sosteneva di dover essere condannato per truffa per aver presentato delle fatture false e minacciato di agire in giudizio per ottenere il pagamento di somme di denaro che non gli spettavano.

La vicenda: il titolare di un’impresa di pulizie emette fatture false per la realizzazione di lavori di manutenzione e pulizia per niente o in parte effettuati, successivamente minaccia di intentare procedimenti legali come decreti ingiuntivi e pignoramenti, al fine di ottenere compensi per i presunti lavori.

In sostanza, l’uomo, servendosi dell’intervento stragiudiziale di un legale, attraverso una diffida, chiede il pagamento dell’importo indicato nel falso documento, con la prospettazione, in caso di mancato adempimento, di «procedere secondo legge», di esperire la procedura ingiuntiva, ovvero richiedendo l’emissione del decreto ingiuntivo.

Secondo i Giudici tale comportamento integra il reato di tentata estorsione, non ritenendo condivisibile la linea difensiva secondo cui, in assenza di minacce volte alla coartazione delle persone non vi sarebbe responsabilità penale.

I Giudici Supremi sanciscono che anche una minaccia dall’esteriore apparenza di legalità (nel caso di specie la minaccia di esercitare azioni legali),  può avere illegittima valenza intimidatoria, utile ad integrare l’elemento materiale del reato di estorsione, qualora sia finalizzata ad ottenere non la giusta controprestazione dovuta, bensì un profitto iniquo ed ampiamente esorbitante, data la rilevata sproporzione tra credito originario e somma pretesa, attraverso una palmare strumentalizzazione dell’esercizio di un diritto per uno scopo contra ius.

Sul punto, affermano gli Ermellini (rigettando il ricorso e confermando la misura cautelare): “…anche la minaccia di esercitare un diritto, come l’esercizio di un’azione giudiziaria o esecutiva, può costituire illegittima intimidazione idonea ad integrare l’elemento materiale del reato quando tale minaccia sia finalizzata al conseguimento di un profitto ulteriore, non giuridicamente tutelato (…). La richiesta di una somma di denaro a titolo di risarcimento di danni, normalmente legittima, assume il carattere di illecito e integra gli estremi del delitto, tentato o consumato, di estorsione, quando sia del tutto sproporzionata alla entità del diritto leso e sia fatta con riserva implicita o esplicita di far valere le proprie ragioni nei modi di legge, ove la somma non venga integralmente pagata, sì da considerarsi una vera minaccia al fine di conseguire una ingiusta locupletazione”.

Né varrebbe obiettare che la vittima ha la possibilità di difendersi in giudizio, in quanto, ciò postulerebbe che il processo sia la sede in cui le ragioni della parte trovino necessariamente una tutela, sicché la persona offesa non avrebbe nulla da temere. Ma tale visione, acrobaticamente romantica, si scontra con le concrete dinamiche processuali che possono rendere qualsiasi vicenda giudiziaria imprevedibilmente rischiosa, oltre al fatto che il processo di per sé costituisce una pena, per le problematiche e le diseconomie che ineluttabilmente comporta.

Attenzione dunque a chi minaccia in maniera illecita di far valere un presunto diritto, mediante una iniziativa giudiziaria formalmente legittima, tuttavia non funzionale al soddisfacimento del proprio sacrosanto interesse, da verificare volta per volta in termini di ingiustizia del profitto penalmente ed aspramente perseguibile!

di Antonella Virgilio

Print Friendly, PDF & Email